Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2017, n. 5439

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Massime2

In tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella la fideiussione bancaria a prima richiesta emessa dalla compagnia garante ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze IVA.

In tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella la fideiussione bancaria a prima richiesta emessa dalla compagnia garante ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze IVA.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2017, n. 5439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5439
Data del deposito : 3 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

: 5439- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE composta da Rimborso accelerato IVA Stefano Bielli Presidente ⚫ Consigliere Rosario Caiazzo R.G.N. 15182/2012 Giuseppe Fuochi Tinarelli Consigliere Cron. 5439 Giuseppe Tedesco . Consigliere Enrico Carbone . Consigliere rel. U.P. 13/2/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA 575 017 2 sul ricorso iscritto al n. 15182/2012 R.G. proposto da SEkasse Überetsch Genossenschaft - AS SE Oltradige Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Monti Parioli n. 48 presso lo studio del secondo, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;
- controricorrente – e

contro

EQUITALIA NORD s.p.a.;
- intimata - Il Consigliere est. 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 33/2/11 depositata il 27 aprile 2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017 dal Consigliere Enrico Carbone. Uditi gli Avv.ti Renato Marini su delega per la ricorrente e Giovanni Palatiello per la controricorrente. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano respingeva per difetto di legittimazione attiva l'impugnazione proposta da AS SE contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti di Hotel Adler KG per il recupero di un rimborso accelerato IVA sull'anno 2003, rimborso erogato su fideiussione della AS. La cartella di pagamento n. 02120080006570634/002, successivamente emessa nei confronti di AS SE e da questa impugnata ancora presso la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, era confermata sino alla concorrenza dell'importo garantito. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano respingeva l'appello dell'istituto bancario, per un verso negando che questo potesse sollevare con l'impugnazione della cartella le eccezioni precluse in sede di impugnazione dell'avviso, per altro verso escludendo che la cartella presentasse i vizi propri denunciati da AS SE. L'istituto soccombente ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso. L'agente della riscossione EQUITALIA NORD s.p.a. rimane intimata. Il Consigliere est. 2 RAGIONI DELLA

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