Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/11/2021, n. 36169

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/11/2021, n. 36169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36169
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

i,\9L069 ORDINANZA sul ricorso 24769-2020 proposto da: RAZZETTI DONATELLA, rappresentata e difesa dall'Avvocato R G per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

REGIONE MARCHE, rappresentata e difesa dall'Avvocato L D I, per procura speciale in calce al controricorso;
- con troricorrente - avverso la SENTENZA n. 785/2019 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA, depositata il 22/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/7/2021 dal Consigliere GPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La Regione Marche, con l'ordinanza n. 22/CFR, ha ingiunto a D R il pagamento della somma di C. 20.100,40, a titolo di sanzione amministrativa, quale titolare dell'azienda agricola ed autore materiale della violazione prevista dagli artt. 2 e 3 della I. n. 898 del 1986, per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie false, contributi relativi all'annualità 2005-2006 a carico del Fondo Europeo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. La Razzeti, con ricorso del 15/6/2009, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 22 della I. n. 689 del 1981, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Regione Marche si è costituita in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla controparte e ribadendo la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Il tribunale, con sentenza del 10/1/2013, ha accolto l'opposizione ed ha, quindi, revocato l'ordinanza ingiunzione, per difetto di legittimazione della Regione, sul rilievo che dagli atti non emergeva sulla base di quale provvedimento quest'ultima avesse acquisito il potere di emettere provvedimenti in una materia appartenente alla competenza del Ministero, né si evinceva quale fosse il titolo che potesse legittimare l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) a delegare alla Regione competenze proprie del Ministero. La Regione Marche ha proposto appello, deducendo che la potestà di repressione delle frodi e, quindi, di emettere ordinanza ingiunzione in materia di contributi comunitari spetta al Ministero ma è stata delegata alle Regioni: in particolare, le misure relative al piano di sviluppo rurale sono state delegate, tramite convenzione, dall'AGEA alle Regioni le quali, in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 305 del 2002 e dal d.m. n. 25688 del 2002, provvedono anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative, come espressamente previsto dalla convenzione tra AGEA e la Regione Marche, all'art. 1, comma 3, ed all'art. 3, comma 5, e ribadito dallo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. 81350 del Ric. 2020 n. 24769 - Sez. 6-2 -

CC

1° luglio 2021 24/3/2005. L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta. La Razzeti ha resistito al gravame, tra l'altro contestando i motivi addotti e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado. La corte d'appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, respinto l'opposizione proposta. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che: - il giudizio ha per oggetto i pagamenti previsti dal regolamento CE n. 1257 del 1999, relativi allo sviluppo rurale (PSR), finanziati dal FEAOG;
- l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), istituita con il d.lgs. n. 165 del 1999, svolge le funzioni di organismo pagatore dello Stato italiano fino a che le Regioni non istituiscono appositi organismi con le funzioni di organismo pagatore;
- il d.lgs. n. 305 del 2002 ha stabilito che, fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole Regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'art. 1 sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 della I. n. 898 del 1986;
ha ritenuto: - innanzitutto, che, come dedotto e dimostrato dalla Regione, l'art. 1 del manuale delle procedure e dei controlli

AGEA

2000-2006, approvato il 9/7/2001 dal Comitato Nazionale di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, prevede che alle Regioni sono delegate dall'organismo pagatore le funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco, relativi alle misure del piano regionale, compresi quelli relativi alla esposizione di dati o notizie false di cui alla I. n. 898 del 1986 ed alla I. n. 689 del 1981;
- in secondo luogo, che, a mezzo della convenzione quadro del 29/9/2004, della successiva Ric. 2020 n. 24769 - Sez. 6-2 -

CC

1° luglio 2021 convenzione dell'11/9/2009 e dell'atto di intesa n. 14159 del 28/9/2009, alla Regione Marche è stato affidato "l'incarico per lo svolgimento delle delegate attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari, nonché di controllo amministrativo e materiale";
- infine, che la Regione Marche, con la I.r. n. 21 del 2005, ha dato attuazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 305 del 2002 (a norma del quale, fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole Regioni, le sanzioni previste dall'art. 1 vengono irrogate dal ministero delle politiche agricole e forestali secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 della I. n. 898 del 1986), predisponendo, con DGR del 16/9/2003 e con DGR del 3/11/2005, la successiva organizzazione amministrativa, vale a dire la Posizione di Funzioni Controlli relativi ai fondi comunitari con specifiche competenze in materia di controllo ed applicazione delle relative sanzioni amministrative. La corte, quindi, ha concluso affermando che la Regione avesse la legittimazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative nella materia oggetto della controversia. La corte, poi, quanto al merito dell'opposizione, dopo aver evidenziato che l'opponente aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle domande relative alle annualità 2005/2006, che la Regione nella successiva udienza aveva chiesto la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni e che la stessa Regione, come appellante, aveva riproposto quanto dedotto in primo grado rispetto alle eccezioni sollevate dalla controparte ("disconoscimento della sottoscrizione di cui alla domanda e mancata verifica del verbale di accertamento, verificazione della scrittura privata"), ha ritenuto che, nel caso in esame, ai fini della verificazione della scrittura privata dovesse attribuirsi rilievo preminente al comportamento della parte la quale, in effetti, pur avendo dedotto di non aver mai Ric. 2020 n. 24769 - Sez. 6-2 -
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