Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2020, n. 01403
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: EL HADY MOHAMED nato il 16/05/1933 avverso la sentenza del 28/02/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L T, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 28 febbraio 2019 il Giudice di pace di Milano ha assolto, "perché il fatto non sussiste", M E H (di nazionalità marocchina) dall'accusa di avere commesso fino al 20 marzo 2017, il reato, accertato in Milano, di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.u. immigrazione"), consistito nell'inadempimento, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Milano il 16 settembre 2016 in applicazione del comma 5- bis dello stesso art. 141;
che, a fondamento di tale decisione, la sentenza afferma che: sussiste l'elemento oggettivo del reato all'imputato contestato alla luce del contenuto degli elementi di prova in motivazione specificamente indicati;
"la mancanza di documenti e la situazione di emarginazione sociale dell'imputato fanno residuare il ragionevole dubbio che la mancata ottemperanza all'ordine possa essere dipesa da cause di forza maggiore, altresì considerato che il comportamento processuale dell'imputato, avendo lo stesso conoscenza meramente virtuale dell'odierna udienza, non consente di utilmente valutare la sua posizione rispetto ai possibili elementi ostativi all'allontanamento dal T.N.";
non vi è dunque "piena prova dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato";
che per la cassazione di tale sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso con cui deduce che la stessa è emessa in violazione di legge in ragione della mera apparenza della motivazione fondante l'assoluzione, in quanto: nel processo l'imputato non ha indicato alcuna ragione alla base del suo inadempimento all'ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio dello Stato nei sette giorni successivi alla notificazione del decreto dispositivo di tale ordine;
l'onere di allegazione sul punto è dell'imputato;
la motivazione si sostanzia in mere formule di stile (mancanza di documenti, emarginazione sociale, conoscenza "virtuale" del processo) "adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto del
udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L T, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 28 febbraio 2019 il Giudice di pace di Milano ha assolto, "perché il fatto non sussiste", M E H (di nazionalità marocchina) dall'accusa di avere commesso fino al 20 marzo 2017, il reato, accertato in Milano, di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.u. immigrazione"), consistito nell'inadempimento, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Milano il 16 settembre 2016 in applicazione del comma 5- bis dello stesso art. 141;
che, a fondamento di tale decisione, la sentenza afferma che: sussiste l'elemento oggettivo del reato all'imputato contestato alla luce del contenuto degli elementi di prova in motivazione specificamente indicati;
"la mancanza di documenti e la situazione di emarginazione sociale dell'imputato fanno residuare il ragionevole dubbio che la mancata ottemperanza all'ordine possa essere dipesa da cause di forza maggiore, altresì considerato che il comportamento processuale dell'imputato, avendo lo stesso conoscenza meramente virtuale dell'odierna udienza, non consente di utilmente valutare la sua posizione rispetto ai possibili elementi ostativi all'allontanamento dal T.N.";
non vi è dunque "piena prova dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato";
che per la cassazione di tale sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso con cui deduce che la stessa è emessa in violazione di legge in ragione della mera apparenza della motivazione fondante l'assoluzione, in quanto: nel processo l'imputato non ha indicato alcuna ragione alla base del suo inadempimento all'ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio dello Stato nei sette giorni successivi alla notificazione del decreto dispositivo di tale ordine;
l'onere di allegazione sul punto è dell'imputato;
la motivazione si sostanzia in mere formule di stile (mancanza di documenti, emarginazione sociale, conoscenza "virtuale" del processo) "adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto del
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