Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2020, n. 01403

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2020, n. 01403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01403
Data del deposito : 15 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: EL HADY MOHAMED nato il 16/05/1933 avverso la sentenza del 28/02/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L T, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 28 febbraio 2019 il Giudice di pace di Milano ha assolto, "perché il fatto non sussiste", M E H (di nazionalità marocchina) dall'accusa di avere commesso fino al 20 marzo 2017, il reato, accertato in Milano, di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.u. immigrazione"), consistito nell'inadempimento, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Milano il 16 settembre 2016 in applicazione del comma 5- bis dello stesso art. 141;
che, a fondamento di tale decisione, la sentenza afferma che: sussiste l'elemento oggettivo del reato all'imputato contestato alla luce del contenuto degli elementi di prova in motivazione specificamente indicati;
"la mancanza di documenti e la situazione di emarginazione sociale dell'imputato fanno residuare il ragionevole dubbio che la mancata ottemperanza all'ordine possa essere dipesa da cause di forza maggiore, altresì considerato che il comportamento processuale dell'imputato, avendo lo stesso conoscenza meramente virtuale dell'odierna udienza, non consente di utilmente valutare la sua posizione rispetto ai possibili elementi ostativi all'allontanamento dal T.N.";
non vi è dunque "piena prova dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato";
che per la cassazione di tale sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso con cui deduce che la stessa è emessa in violazione di legge in ragione della mera apparenza della motivazione fondante l'assoluzione, in quanto: nel processo l'imputato non ha indicato alcuna ragione alla base del suo inadempimento all'ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio dello Stato nei sette giorni successivi alla notificazione del decreto dispositivo di tale ordine;
l'onere di allegazione sul punto è dell'imputato;
la motivazione si sostanzia in mere formule di stile (mancanza di documenti, emarginazione sociale, conoscenza "virtuale" del processo) "adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto del procedimento";
che dal contenuto del capo di imputazione trascritto nell'epigrafe della sentenza impugnata risulta che all'imputato è stato contestato il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, prima parte, t.u. immigrazione, per essersi egli trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, non avendo egli adempiuto, fino al 20 marzo 2017 (giorno di accertamento del fatto avvenuto in Milano), all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Milano il 16 settembre 2016, a lui notificato;
che la citata disposizione del t.u. immigrazione, nel testo risultante dalla sostituzione del contenuto di tale articolo operata dall'art. 3, comma 1, lett. d), 5), del decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 129 del 2011, punisce, per quanto qui interessa, con la multa da 10.000 a 20.000 euro la violazione da parte dello straniero (non cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) dell'ordine dal questore disposto in applicazione del comma 5-bis dello stesso art. 14 quando la stessa non sia sorretta da "giustificato motivo";
che il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano: a) è ammissibile in rito (è impugnata sentenza emessa da giudice di pace recante assoluzione dell'imputato dalla accusa di avere commesso delitto la cui cognizione è dalla legge affidata a tale giudice: artt. 4, comma 2, lett. s-ter) e 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice penale);
b) è fondato;
che il comportamento penalmente sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, t.u. immigrazione si sostanzia in un fare, consistente nella permanenza, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato dello straniero, cui sia stato notificato decreto del questore contenente l'ordine di lasciare tale territorio, dopo la scadenza del termine nell'atto amministrativo indicato: tale comportamento costituisce l'inadempimento di cui è menzione nella disposizione di legge in questione;
che il reato in questione è dunque di natura commissiva (lo straniero rimane nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine a lui assegnato per uscire dal territorio senza giustificato motivo) ed ha natura permanente, dal momento che tale condotta, costituente l'illecito in questione dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dal decreto del questore, mantiene nel tempo il suo carattere di illiceità che solo il, contrario, comportamento costituente adempimento all'ordine contenuto in tale atto amministrativo può interrompere (per tale ordine di concetti, sia pure in riferimento al testo dell'art. 14, comma 3- ter, t.u. immigrazione nel testo anteriore alla "novella" del 2011 e risultante dalla modificazione recata dal decreto legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004, cfr., in motivazione, Cass. n. 40012 del 23 settembre 2009, Amar, Rv. 245325);
che il dolo del delitto in argomento ha natura generica e si sostanzia nella consapevolezza dell'agente di essere destinatario dello specifico ordine in discussione (a lui consegnato in copia) che accompagna la sua permanenza nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per il volontario allontanamento indicato dall'ordine medesimo;
che la sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui allegazione grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante irregolare, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 47191 del 27 aprile 2016, Abdelkassem, Rv. 268212;
Cass. Sez. 1, n. 37813 del 27 aprile 2016, El Kadri, Rv. 268101;
Cass. Sez. 1, n. 11683 del 28 febbraio 2008, S, n. m.);
che dal contenuto della sentenza impugnata risulta che l'imputato non ha indicato specifiche ragioni a giustificazione del suo inadempimento, dalla stessa sentenza accertato;
che la motivazione fondante la decisione assolutoria (insufficiente prova della sussistenza dell'elemento psicologico desunta da: mancanza di documenti;
"situazione di emarginazione sociale";
non meglio chiarita "conoscenza virtuale" del processo da parte dell'imputato) è caratterizzata da assoluta astrattezza e, come tale, è meramente apparente - e dunque inesistente (con conseguente sua nullità: art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) - in quanto avulsa dalle risultanze processuali e genericamente riferibile ad un numero indeterminato di comportamenti umani costituenti l'inadempimento sanzionato dalla norma incriminatrice in discussione (per le caratteristiche della motivazione apparente cfr., fra le altre: Cass. Sez. 5, n. 9677 del 14 luglio 2014, Vassallo, Rv. 263100;
Cass. Sez. 5, n. 24862 del 19 maggio 2010, M, Rv. 247682);
che tale conclusione è conforme a quelle già espresse da questa Corte quanto a sentenze di assoluzione, le cui motivazioni erano sovrapponibili a quella in questa sede censurata, emesse in tempi recenti dal Giudice di pace di Milano (cfr.: Cass. Sez.
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