Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2018, n. 05552

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2018, n. 05552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05552
Data del deposito : 6 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S A nato il 23/03/1978 a FOGGIA RATTAZZI RBERTO nato il 04/11/1966 a MLANO avverso la sentenza del 28/10/2016 della CORTE APPELLO di MLANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S

FI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi Udito il difensore presente che chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28.10.2016, la Corte di appello di Milano, in parziale modifica della sentenza resa in data 8.5.2015 dal Tribunale della stessa città, confermava la dichiarazione di condanna di S A e R R per il concorso (unitamente ad altro soggetto, giudicato a parte, Z G) nel reato di tentata estorsione ai danni di Z A B (capo A) e, rilevando l'intervenuta prescrizione di ulteriori ipotesi di reato pure ravvisate nella sentenza di primo grado, risalenti al dicembre 2007 (lesioni personali ai danni di B R - capo B- e danneggiamento di un esercizio commerciale denominato Backstage, gestito dal B unitamente a S C -capo C-), dichiarava il non luogo a procedere in relazione a queste ultime e scorporava dalla condanna la relativa pena, riducendo così quella complessivamente inflitta e ritenuta di giustizia già dal primo giudice. Secondo la ricostruzione delle vicende accolta nelle concordi sentenze di merito, il Ssto, intendendo ottenere dalla Z la somma di circa C 1.000/1.500 per una causale ritenuta dai giudici insussistente (mentre l'imputato l'ha ricondotta ad un credito restitutorio derivante da un prestito), si è reso mandante sia del fatto di danneggiamento al negozio che delle lesioni arrecate ad uno dei gestori di quel negozio (B R) poiché, con tali gesti violenti, rivolti verso persone diverse dalla Z ma a lei amiche (in occasione dei quali gli aggressori parlavano di un credito da riscuotere, vantato da un terzo verso una certa Ania o Anna), in realtà si voleva intimidire la donna ed estorcerle il pagamento della somma sopra indicata. Il R (e il correo Z, giudicato separatamente) sono stati invece individuati quali co-autori materiali delle condotte sub B e C, cadute in prescrizione.

1.1. La Corte territoriale, come accennato, confermava l'impianto accusatorio recepito dal primo giudice e respingeva le censure mosse dagli imputati, con i rispettivi atti di appello, in punto di riconosciuta responsabilità penale rispetto al concorso nella tentata estorsione, di riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 393 cod.pen., di concessione delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza hanno quindi proposto separati ricorsi gli imputati, sollevando i motivi di impugnazione che si riassumono partitamente nei termini che seguono:

3. Ssto Alessandro, tramite difensore, lamenta, 3.1. Vizio della motivazione per travisamento della prova in relazione a specifiche circostanze di fatto: - a proposito di una prima irruzione nel negozio gestito dai signori B e S, risalente al mese di agosto 2007, che la Corte territoriale ha ritenuto trattarsi di un precedente temporale e logico rispetto al secondo accesso avvenuto nel dicembre 2007, si lamenta l'erroneità della attribuzione di tale fatto ad incarico conferito dal Ssto;
in particolare si contesta il giudizio di inattendibilità formulato a proposito delle affermazioni del ricorrente Ssto e del correo Z, laddove concordemente affermano di non conoscersi, e si lamenta che detta conoscenza non possa emergere dalle parole pronunciate dallo Z (il quale durante l'aggressione dell'agosto 2007 ha affermato di dover riscuotere un credito vantato da una terza persona verso "Ania", che è il nome con il quale era conosciuta la Z, ammontante a euro 1500). In realtà i dati probatori escluderebbero la circostanza, come si dovrebbe desumere dalle dichiarazioni della persona offesa B (secondo cui l'aggressore avrebbe riferito la pretesa ad un soggetto sconosciuto alle vittime dell'aggressione, mentre in quel periodo sia B che S già conoscevano il Ssto, loro presentato dalla Z nel luglio del 2007). Si trascura poi la circostanza che in occasione del fatto di agosto 2007 lo Z aveva richiesto euro 1000, non già euro 1500, come confermato anche dal S. Del tutto immotivata sarebbe poi la affermazione della Corte di appello, che considera non credibili le dichiarazioni di Ssto e Z di non conoscersi, ritenendo ciò funzionale alle strategie difensive, senza considerare che reale interesse non vi sarebbe, avendo il Ssto ammesso di conoscere il R, mentre lo Z ha già patteggiato. La attribuzione al Ssto del fatto di agosto cozza anche con la risultanza relativa ai rapporti di frequentazione tra lui stesso e la Z nel luglio 2007 (epoca in cui hanno trascorso un fine settimana insieme), rapporti che gli avrebbero facilmente consentito di chiedere pacificamente a quest'ultima il pagamento del suo debito. Tali elementi sono considerati dal ricorrente idonei a mettere in crisi anche la attribuzione ad incarico del Ssto dei fatti accaduti presso il negozio Backstage nel dicembre 2007. 3.2. Vizio della motivazione in relazione alla pretesa inesistenza di un credito del Ssto verso la Z;
infatti, è stata quest'ultima a chiedere al ricorrente di comunicarle le coordinate bancarie del ricorrente, e ciò lo ha fatto già ad ottobre 2007, prima dunque dei fatti del dicembre dello stesso anno, facendo così cadere il movente che porta la Corte di appello ad attribuire questi ultimi eventi alle intimidazioni promosse dal Ssto. Altra contraddizione si rinviene a proposito dei presunti messaggi minacciosi del ricorrente verso la vittima, la quale in alcuni passaggi ne ha affermato l'esistenza, mentre in altri ha negato di aver ricevuto intimidazioni scritte. Pure contraddittoria è la affermazione della vittima circa la propria ignoranza a proposito del lavoro in Polizia del Ssto o la negazione di una relazione sentimentale tra i due. La giustificazione offerta dai giudici del merito alle plurime contraddizioni provenienti dalla Z non è dunque adeguata ed integra un vero travisamento della prova.

3.3. Violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti quali condotte estorsive piuttosto che ai sensi dell'articolo 393 cod. pen., come avrebbe dovuto fare in forza del condivisibile orientamento della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 2, n. 42940/2014) che incentra la distinzione non nella materialità del fatto ma nell'elemento intenzionale. Non vi è stata alcuna costrizione capace di annullare la volontà. Il credito del Ssto derivava da un prestito di denaro fatto alla Z prelevando i contanti dal proprio conto corrente. Trascurabile è invece il rilievo relativo alla circostanza che le condotte violente sono state poste in essere da persone diverse dal creditore.

3.4. Violazione di legge in ordine al riconoscimento, a carico del Ssto, della aggravante ad effetto speciale della presenza di più persone riunite, sul rilievo che trattasi di circostanza oggettiva e si comunichi a tutti coloro che concorrono nel reato. In realtà la giurisprudenza di legittimità richiede la contemporanea presenza sulla scena criminosa di tutti i correi. Alla esclusione della aggravante consegue la prescrizione del reato, maturata già in data 18 marzo 2016. Né è stata contestata al Ssto la recidiva.
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