Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29622

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Ordinanza
18 novembre 2024
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Ordinanza
18 novembre 2024

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In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29622
Data del deposito : 18 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: Oggetto MILENA FALASCHI - Presidente - REGOLAMENTO DI COMPETENZA PATRIZIA PAPA - Consigliere rel.- ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere - Ad. 21/2/2024 - CC GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - R.G.N. 25037/2022 MAURO CRISCUOLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25037 - 2022 proposto da: FI RL, elettivamente domiciliata in Como, presso lo studio dell'avv. Massimo Ambrosetti dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;

- ricorrente -

contro

TT LA, FI GA E FI RE, elettivamente domiciliati in Alessandria, presso lo studio dell'avv. Massimo Grattarola dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria ex art. 47 cod. proc. civ., con indicazione dell'indirizzo pec;
- resistenti - Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 per il regolamento necessario di competenza richiesto avverso la sentenza n. 2149/2022 del TRIBUNALE DI GENOVA, pubblicata il 20/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale ROSA MARIA DELL'ERBA che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo ricorso;
lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA

1.Con atto di citazione notificato il 17/3/2020, RL NO ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Genova, RI e NA NO e SS MO, figli e moglie di suo fratello IA, esponendo che nel 2013 era deceduto suo padre ET NO, lasciando eredi lei e suo fratello, avendo la madre AR LA NN rinunciato all'eredità, e che il fratello IA il 14/10/2018 era premorto alla madre, poi deceduta il 13/11/2018, che in successione della madre erano caduti tre immobili (un appartamento e la quota pari alla metà di un'autorimessa siti in Genova, via Fieschi n. 8/8, nonché la quota pari alla metà di un appartamento sito in Santa Margherita Ligure), i saldi dei conti correnti accesi presso due istituti bancari di Genova e alcuni gioielli, che, in particolare, l'autorimessa in Genova e la casa in Santa Margherita Ligure appartenevano, per la residua metà, in comunione indivisa per successione ereditaria dal padre, per ¼ a lei stessa attrice e per il residuo ¼ ai convenuti RI e NA NO e alla loro madre SS MO, in quanto succeduti a loro volta a suo fratello IA. Tanto esposto, RL NO ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria di provenienza paterna, consistente nella quota pari alla metà dell'appartamento in Santa Margherita Ligure e Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -2- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 dell'autorimessa in Genova, da suddividere tra lei e i tre eredi di IA NO, di certa competenza del Tribunale di Genova dove è deceduto il padre;
ha chiesto, quindi, nei confronti dei soli figli del fratello RI e NA NO, eredi in rappresentazione, lo scioglimento della comunione ereditaria di provenienza della madre AR LA NN, avente ad oggetto l'appartamento in Genova e le residue quote pari alla metà dell'appartamento in Santa Margherita e dell'autorimessa in Genova, oltre ai gioielli e al denaro;
ha pure chiesto, rispetto alla successione paterna, la collazione delle somme ricevute in vita dal fratello IA come attestate in uno scritto del padre ET NO, detratto il parziale conguaglio già corrispostole;
rispetto alla successione materna, ha chiesto la collazione dell'indennità di occupazione, da parte del fratello IA e, poi, dei suoi eredi, dell'appartamento in Genova (abitato pur in seguito alla rinuncia all'usufrutto) e dell'intera autorimessa in Genova, di proprietà della madre per una quota pari alla metà e il rimborso degli oneri condominiali, tasse e spese di manutenzione sostenute per i beni ereditari, anche per conto della madre in vita.

1.1. Con sentenza n. 2149 del 2022, il Tribunale di Genova ha declinato, in favore del Tribunale di Alessandria, la propria competenza a conoscere la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da RL NO nei confronti di RI e NA NO, eredi di sua madre AR LA NN in rappresentazione di suo fratello IA NO a lei premorto;
ha sostenuto che ogni questione relativa al patrimonio di ET SC non individui «una causa successoria ma eventualmente una questione di fatto rilevante nella causa successoria avente ad oggetto i beni morendo dismessi da AR LA NN» e così pure la domanda di collazione;
pertanto, ex art. 22 cod. proc. civ., ha ritenuto competente per territorio il Tribunale di Alessandria quale Giudice del luogo di Ric. 2022 n. 25037 sez. S2 - ud. 21-2-2024 -3- Numero registro generale 25037/2022 Numero sezionale 544/2024 Numero di raccolta generale 29622/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 apertura della successione di AR LA NN che, al momento della morte, risiedeva presso una casa di riposo nel circondario di quel Tribunale, dove risiedeva altresì il suo amministratore di sostegno.

2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza RL NO per due motivi, a cui hanno resistito con memoria ex art. 47 cod. proc. civ. RI e NA NO e SS MO.; Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, con accoglimento del secondo motivo e riforma della sentenza impugnata soltanto in punto di spese. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, RL NO ha rappresentato, con un primo profilo, di aver chiesto lo scioglimento anche della comunione determinatasi sulla quota parte di alcuni immobili di AR LA NN (l'autorimessa e l'appartamento in Santa Margherita Ligure) pervenuti a lei e a suo fratello in successione da ET NO e, poi, alla morte del fratello, trasmessi ai suoi eredi convenuti RI e NA NO e SS MO;
con un secondo profilo, ha contestato che l'effettivo domicilio della de cuius potesse essere individuato nella casa di riposo in Novi Ligure dove ella non si era recata volontariamente, laddove il suo centro degli affetti e degli interessi era rimasto a Genova.

1.1. Il motivo è parzialmente fondato, limitatamente al primo profilo, come di seguito precisato. Innanzitutto, deve ribadirsi che, per principio di diritto ormai acquisito, in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, come tale, può e deve procedere, esercitando il più ampio potere

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