Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 13993

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 13993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13993
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

9270/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.19270/2017 R.G. proposto da : QUARANTA RAFFAELE, QUARANTA FENA, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA BERTOLONI

44, presso lo studio dell’avvocato S G B (null) rappresentati e difesi dagli avvocati L G L (LMMGLC68L21F839T), L F (LDDFLC47C11B180F) -ricorrenti principali e controricorrenti incidentali - nonchè contro sul controricorso incidentale proposto da COMUNE GIUGLIANO IN C, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA SICILIA

50, presso lo studio dell’avvocato N L (NPLLGU45S24F924D) rappresentato e difeso dall'avvocato R G (RSSGPP69R13H501S) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1185/2017 depositata il 15/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere R G C. Il Procuratore Generale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità e rigetto del ricorso incidentale.

Fatti di causa

1.Q R e Q F adivano il

TAR

Campania, sez.Napoli, con ricorso ex art. 21 bis L. 1034 del 1971 affinché fosse ordinato all’amministrazione comunale di Giugliano di provvedere sull’istanza di contribuito e di assenso edilizio presentata in data 30.3.1984 in qualità di proprietari di un edificio in Giugliano in Campania alla Via Cumana, angolo vico Gargetti, riportato in catasto fabbricati del detto Comune al foglio 90, particelle nn. 1368, 468, 469 e 471, gravemente lesionato dal sisma del novembre 1980, con contestuale nomina del commissario ad acta nel caso di persistente inadempienza. Nella contumacia del Comune di Giugliano il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n.7740, pubblicata il 28 luglio 2006, ritenendo applicabile la legge n. 241 del 1990 e sottolineando che, a fronte di una richiesta di contributo risalente al 30 marzo 1984, e di un progetto di restauro e consolidamento presumibilmente completo non risultava ancora intervenuto il parere della Commissione istituita ai sensi dell’art. 14 della L. n. 219/81. 1.2 Il TAR riteneva quindi sussistenti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento ed ordinava al Comune di Giugliano in Campania di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione. Precisava, ancora, il TAR di non potere esaminare la fondatezza della domanda di contributo dei germani Q mancando nella fattispecie un’esplicita domanda delle parti ricorrenti, rimanendo così impregiudicato il concreto contenuto della risposta che l’amministrazione comunale riterrà di dare ai ricorrenti. Il TAR, inoltre, in accoglimento di una specifica richiesta dei ricorrenti, nominava un commissario ad acta che si sarebbe sostituito all’amministrazione intimata nell’ipotesi in cui la stessa fosse rimasta inottemperante all’obbligo di provvedere nel predetto termine di giorni trenta.

1.3 Successivamente il funzionario delegato del prefetto di Napoli aveva individuato nella persona del Dirigente del settore territorio del Comune il soggetto incaricato dell’istruttoria della domanda il quale riteneva di non provvedere in mancanza della nomina dei membri della commissione di cui alle legge n. 219/1981. I germani Q impugnavano le determinazioni del detto Dirigente innanzi al TAR evidenziando che la pratica era stata manomessa e mancante di buona parte della documentazione e che dopo la denunzia ai Carabinieri vi era stata la mancata integrazione della documentazione richiesta ai Q. Di seguito a nuovo sollecito a depositare ulteriore documentazione da parte del Commissario ad acta, il Dirigente di settore aveva ritenuto incompleta la pratica e rigettato la domanda assumendo che la pratica mancava in origine della domanda di contributo. In esito all’impugnazione dei vari atti susseguitisi da parte dei germani Q il

TAR

Campania, con ordinanza n.1359/2008 rigettava la richiesta di sospensiva dubitando della giurisdizione del giudice amministrativo e tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4287 del 22.7.2008, con la quale il giudice amministrativo di ultima istanza riteneva che l’ordinanza impugnata era allineata alle pronunzie delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (v. Cass. Sez. un., 28.10.2005, n.21000 e 1°.4.2004, n. 6405) secondo cui, in materia di erogazione dei contributi pubblici per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980, nella concessione del beneficio non ricorreva alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione, trattandosi di ausilio disciplinato direttamente dalla legge e subordinato soltanto alla verifica della sussistenza in concreto delle condizioni da essa richieste.

1.4 Il Commissario ad acta nominato adottava il provvedimento in data 16.12.2008 e rigettava la richiesta sul presupposto che i signori Q non avevano in realtà presentato la domanda, precisando che non risultava “specifica richiesta a firma degli stessi (ricorrenti) a ciò (alla concessione del contributo) finalizzata come invece espressamente richiesto dalla legge” né vi era prova dell’effettiva presentazione, da parte dei Q, della domanda di contributo nei termini di legge, atteso che al protocollo generale del Comune di Giugliano, al n. 08796 del 30 marzo 1984 risultava annotata una domanda, ma proveniente da tal “Arch. G A C” e non dai sigg.ri Q, ancorché vi fosse la dicitura “propr. Q”, e che i ricorrenti non avrebbero fornito, nonostante le reiterate richieste in tal senso, prova di tale, asserita presentazione -cfr sent. Tar Campania n. 4076/2009-.

1.5 I Q proponevano nuovo ricorso al TAR per incidente di esecuzione , notificato il 9 marzo 2009 e depositato il 3 aprile 2009 con il quale domandavano la declaratoria di nullità del provvedimento commissariale del 16 dicembre 2008 e la sostituzione del commissario ad acta. Con altro ricorso innanzi al TAR -notificato il 30 novembre 2006-, i sigg.ri Q impugnavano la nota prot. n. 38594 del 29 settembre 2006 con la quale il Comune di Giugliano aveva comunicato “che al momento non è stata data esecuzione alla citata decisione giurisdizionale” e che “allo stato, la procedura liquidativa relativa alla concessione del contributo ex lege 219/81 è sospesa in attesa della nomina da parte di questa Amministrazione di tecnici incaricati della disamina e della definizione di tutte le pratiche”.

1.6 Il

TAR

Campania, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 4076/2009, pubblicata il 17.7.2009, accoglieva la domanda di esecuzione proposta dai Q e, per l’effetto dichiarava la nullità del provvedimento prot. 65163 del 16 dicembre 2008 del commissario ad acta, nonché dell’atto del Comune di Giugliano in Campania n. prot. 12874 del 12 marzo 2008, di analogo contenuto, ordinando al commissario ad acta, in persona del Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, di provvedere, su istanza della parte ricorrente, alla sostituzione del funzionario delegato all’esecuzione della sentenza di questa Sezione sentenza n. 7740/06 del 28 luglio 2006, perché procedesse, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua designazione, a dare piena e corretta esecuzione alla predetta sentenza, nei termini precisati in motivazione.

1.7. In motivazione, il Tar Campania precisava che “la sentenza di questa Sezione n. 7740/06 del 28 luglio 2006, infatti, ha, sì, escluso ogni accertamento della fondatezza nel merito della pretesa dei ricorrenti ad ottenere i contributi, ma ha agito su un terreno – quello, per l’appunto, dei contributi ex lege n. 219 del 1981 post sisma del 1980 – caratterizzato da vincolo dell’amministrazione e dalla sostanziale assenza di elementi di discrezionalità (tant’è, come si dirà più innanzi, che la Sezione ha più di recente mutato il proprio precedente orientamento e nega la giurisdizione amministrativa su tali controversie). Con il corollario per cui, in una vicenda del genere, il successivo riesercizio della funzione da parte dell’amministrazione (e da parte del commissario ad acta) non è affatto discrezionale, ma interamente vincolato al mero riscontro dei requisiti soggettivi e dei presupposti oggettivi di legge. In tal modo la controversia esecutiva in esame torna alla regola generale della concentrazione (dinanzi al giudice dell’ottemperanza di tutte le questioni relative all’esecuzione) e non può trovare applicazione l’eccezione, in base alla quale, invece, di regola, le sentenze ex art. 21-bis limitate all’obbligo di provvedere danno ingresso ad atti non predefiniti dal giudicato, in quanto tali abbisognevoli di impugnativa ordinaria. Questo spiega le ragioni che hanno indotto la parte ricorrente a proporre l’incidente di esecuzione in seno all’originario giudizio ex art. 21-bis n. 8341 del 2005, connotato “ab initio”, dalla stessa sentenza di cognizione n. 7740 del 2006, dei tratti dell’esecuzione, mediante la immediata e contestuale nomina del commissario ad acta per il caso del protrarsi dell’inerzia amministrativa. Ed è questa seconda strada, ad avviso del Collegio, ad essere quella corretta a inquadrare la controversia esecutiva in discussione. 2 Nel merito il Tar riteneva fondata la domanda dei germani Q, precisando che “l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Giugliano sulla domanda di contributo postula, quale sua premessa logica di base, l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla domanda e, quindi, sicuramente e senz’altro, l’avvenuta presentazione di una domanda idonea – se non a consentire il conseguimento nel merito del beneficio richiesto, quanto meno e senz’altro – a generare in capo all’amministrazione un preciso dovere funzionale di procedere e di concludere il procedimento.” 1.8 Veniva quindi nominato un nuovo Commissario ad acta che, sulla base della relazione tecnica del CTU nominato dal TAR, con delibera n. 2/2010 approvava il progetto, determinando il contributo e riconoscendo ai ricorrenti la somma di euro 266.000, ordinandone al Comune il pagamento.
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