Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2021, n. 34309
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI MI nato il [...] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI;
lette le conclusioni della difesa.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 22/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 7/11/2019 nei confronti di CI MI in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione alla ricettazione di un assegno.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 601, commi 1 e 3 e 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che l'imputato non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello o, quanto 1 ii meno, che la notifica dello stesso era tardiva. Questione questa che, sebbene ritualmente e formalmente dedotta con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020, non è stata compiutamente valutata dalla Corte territoriale che si è limitata a rilevare, erroneamente, che le notifiche erano regolari.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della corte territoriale in ordine alla ritenuta identificazione dell'imputato, fondata sul solo coinvolgimento dello stesso nella transazione commerciale intercorsa con il Maccauro, sarebbe il risultato di una argomentazione fallace.
2. In data 21 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso dichiarato inammissibile.
3. In data 28 aprile 2021 Sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali l'avv. Alvino, anche allegando la copia delle conclusioni ex art. 23 D.L. 149/2020 trasmesse alla Corte d'appello, insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 601, commi 1 e 3 e 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare e comunque di pronunciarsi in ordine all'irregolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello che era stata formalmente eccepita con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020. La doglianza è manifestamente infondata.
1.1. Dall'esame degli atti,