Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/02/2019, n. 03199

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In tema di pegno, integra "forma ad regularitatem" quella richiesta dall'art. 2787, comma 3, c.c. per l'istituzione della prelazione, atteso che la scrittura descritta dalla norma richiamata non esprime, né riporta, alcun patto specifico, rispondendo, piuttosto, alla funzione di semplice documentazione degli effetti tipici del negozio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/02/2019, n. 03199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3199
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

3199 /1 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 eu el. е г Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Art. 2787 comma Presidente - Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE 3 c. -requisiti per l'operare della prelazione Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO Consigliere - Ud. 16/10/2018 - Dott. GUIDO MERCOLINO Consigliere - CC R.G.N. 8045/2017 Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - Cear 3199 Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8045-2017 proposto da: FALLIMENTO ROMANDINI SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 90, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA PIANA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA TROIANI;

- ricorrente -

contro

BANCA SELLA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA NERI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RUSINENTI;

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 258/2013 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 21/02/2017;
к F udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTO E DIRITTO 1.- La s.p.a. CA EL ha presentato domanda di insinuazione con prelazione pignoratizia nel passivo fallimentare della s.r.l. Romandini, intitolando la richiesta in rapporti di mutuo e di conto corrente. Il giudice delegato ha ammessO il credito in via chirografaria, ritenendo non opponibili alla curatela gli atti costitutivi del pegno. Con decreto depositato il 21 febbraio 2017, il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione proposta dalla CA EL avverso il provvedimento del giudice delegato. 2.- Ha osservato il Tribunale che, «in tema di pegno, la forma scritta è prevista dall'art. 2787 comma 3 cod. civ. ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensi dell'art. 2786 cod. civ., con la consegna della cosa al creditore. Anche a volere considerare i contratti stipulati nel caso di specie come contratti bancari soggetti alla disciplina dell'art. 117 TUB, comunque essi sarebbero validi, poiché risultano stipulati per iscritto e sottoscritti dal debitore costituente il pegno (Romandini s.r.l.);
la CA, producendoli in giudizio, ha dimostrato di volersene avvalere». Ha altresì rilevato che «l'avvenuta costituzione in pegno>> di date obbligazioni «risulta dal contratto stipulato in data 23.6.2008»;
«tale documento ha data certa soltanto sulla prima pagina>», «mentre è privo di data certa quanto alle Ric. 2017 n. 08045 sez. M1 ud. 16-10-2018 -2- T. pattuizioni contenute nelle pagine successive, che non sono materialmente congiunte alla prima e sono prive di timbro postale»: il «costituisce prova dell'avvenuta documento del pegno» sulle obbligazioni in discorso costituzione «(costituzione contenuta nella prima pagina), ma non anche della pattuizione di una

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