Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2005, n. 12383

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La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2005, n. 12383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12383
Data del deposito : 11 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. LUCCIOLO Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 190, presso l'avvocato TESTA CESARE, rappresentato e difeso dall'Avvocato SIMEONE ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ZZ EL;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 30061/02 proposto da:
ZZ EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 74, presso l'avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
HI TI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2334/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2005 dal Consigliere Dott. Sergio del CORE;

udito per il controricorrente e ric. Incidentale l'Avvocato IACOBELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di TI CC, il Tribunale di Benevento ne pronunciò la separazione personale da EL ZO, respingendo le reciproche domande di addebito e riconoscendo alla convenuta un assegno di mantenimento nella misura mensile di lire 1.300.000. Avverso tale sentenza il CC propose appello chiedendo nuovamente che la separazione fosse addebitata alla moglie e che comunque l'assegno, riconosciuto dal Tribunale in misura addirittura eccedente quella richiesta, fossa ridotto a lira 400.000 mensili. Il gravame fu respinto dalla Corte di appello di Napoli, la quale osservò che i fatti affermati da ciascun coniuge al fine di ottenere l'addebito della separazione a carico dell'altro costituivano solo estrinsecazioni di differenze caratteriali e, pur spiegando le difficoltà insorte nella vita coniugale e il determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non potevano considerarsi cause del fallimento del matrimonio, in particolare, la litigiosità e l'aggressività della ZO, confermate dalla prova testimoniale, pur avendo indiscutibilmente contribuito a rendere intollerabile la convivenza, non integravano in sè una grave violazione di regole di condotte imperative e inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza e quindi costituivano, al pari del comportamento del marito, incline ad abusare della supremazia economica, solo manifestazione della crisi coniugale già verificatasi e non invece causa della stessa. Quanto all'assegno, era priva di qualsiasi rilievo la circostanza che, in corso di causa, il giudice istruttore ne aveva ridotto l'ammontare da lire 1.300.000, come stabilito dal presidente del tribunale con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a lire 800.000, dovendosi fare esclusivo riferimento in sede di appello alla decisione adottata dal tribunale con la sentenza. Non era provato, poi, che la ZO percepiva, da un fondo impiantato a vigneto, il reddito indicato dall'appellante con l'ausilio di una consulenza di parte, di contro, indubbiamente florida era la situazione patrimoniale del CC che, oltre ad essere titolare di pensione e a percepire il reddito da fabbricati denunciato, è proprietario di altri beni immobili e aveva, inoltre, ricevuto all'atto del pensionamento la congrua liquidazione di circa lire 150.000.000. Sussistevano giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per compensare interamente fra le parti le spese.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta da TI CH in base a un unico motivo.
Resiste con controricorso EL ZO, che ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale per un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, diretti contro una medesima decisione, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del suo ricorso, il CC denunzia vizi di motivazione. Lamenta che la corte, ripetendo pedissequamente la motivazione del primo giudice, non ha tenuto conto delle censure rivolte contro la relativa decisione, e cioè di avere obliterato elementi essenziali del giudizio, omesso di indicare le fonti di

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