Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2020, n. 17497

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2020, n. 17497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17497
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio in punto di diniego della sospensione condizionale della pena e rigetto nel resto;
udito il difensore L'avvocato DEL FAVERO LUCA sostituto processuale in difesa di: LA RE, conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2017, il Giudice per le indagini preliminari IP« del Tribunale di Monza, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava RE NE responsabile del reato di porto illegale di arma comune da sparo, previsto dagli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, commesso in Arcore il 4 marzo 2014. Considerata la riduzione di cui all'art. 14 legge n. 497 del 1974, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della diminuente per il giudizio abbreviato, l'imputato veniva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 4.000 di multa, così determinata: pena base, considerata la riduzione ex art. 14 legge n. 497 del 1974, due anni di reclusione ed euro 9.000,00 di multa;
ridotta per le attenuanti generiche a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
ridotta a un anno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per la scelta del giudizio abbreviato. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal giudice di primo grado, per quanto qui di interesse, RE LA, il 4 marzo 2014, mentre si trovava a bordo di una autovettura Audi A6, veniva sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri del Comando di Arcore. Sprovvisto di documenti di identificazione, riferiva di svolgere l'attività di guardia del corpo e di autista in favore di SE IN. Interrogato se detenesse armi, dopo aver inizialmente negato, ammetteva di detenere un'arma da fuoco e di essere titolare di una licenza di porto d'armi per la difesa personale, dimenticata in un marsupio presso l'abitazione del IN. Recatisi presso tale abitazione, il NE consegnò spontaneamente la pistola semiautomatica Beretta, mod. 92 FS, calibro 9x21 mm e il relativo caricatore armato con 15 proiettili, custoditi in un marsupio all'interno di altra autovettura nella disponibilità del NE. In tale marsupio si trovavano anche: un libretto di licenza di porto di armi per la difesa personale etn guardie giurate, rilasciato al NE dalla Prefettura di Milano il 6 agosto 2010;
un'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, rilasciato al NE dalla Prefettura di Milano il 6 agosto 2010, con scadenza di validità 6 agosto 2012;
un decreto di approvazione delle guardie particolari giurate, rilasciato al NE dalla Prefettura di Milano il 6 agosto 2010. Poiché l'autorizzazione al porto di pistola era scaduta, l'arma e i documenti venivano sottoposti a sequestro.

2. Con sentenza del 17 marzo 2017, la Corte di appello di Milano confermava integralmente la sentenza appellata, rigettando l'impugnazione dell'imputato.

3. Il difensore di RE NE ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 43 cod. pen., degli artt. 12 e 14 legge n. 497 del 1974, dell'art. 138 T.U.L.P.S., dell'art. 71 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nonché degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen.;
vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova e della contraddittorietà del ragionamento adottato. Il ricorrente sostiene che la sentenza ora impugnata presenta una motivazione meramente apparente. Quanto alla materialità del fatto, si osserva che il NE non negò mai di aver detenuto e portato in luogo pubblico la pistola in data successiva al 2012;
che fu costui, una volta sottoposto a controllo, ad affermare di detenere regolarmente una pistola e a condurre gli operanti nel luogo in cui l'arma si trovava;
che fu il NE ad affermare che, dal marzo al novembre 2013, pressoché ogni settimana, aveva introdotto la pistola in questione, dopo averla mostrata agli addetti ai controlli, all'interno del Tribunale di Monza, ove si dirigeva per svolgere la funzione di guardia giurata, accompagnando il proprio datore di lavoro che ivi si recava quale persona offesa in un processo. Come mostrato mediante la documentazione, il NE, dopo aver svolto la funzione di guardia giurata per la "A.L.Security" ed essere stato assunto dalla "GIMAL s.p.a", a partire dal 2011 iniziò a svolgere la funzione di guardia del corpo dell'imprenditore SE IN. Tali pacifici fatti, pur in presenza di specifiche censure contenute nell'atto di appello, sono stati totalmente obliterati dal giudice dell'appello. Allo stesso modo, non è stata considerata la confusione del quadro normativo in materia. In nessuno dei tre documenti afferenti al ruolo di guardia giurata del LA e al possesso della pistola è indicata la scadenza. Le prefetture sul territorio nazionale forniscono informazioni fuorvianti, non aggiornate, e in contrasto fra loro. Peraltro, nel 2012, in coincidenza della scadenza della licenza biennale rilasciata all'odierno ricorrente, a seguito del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, si è reso persino necessario un chiarimento del Ministero dell'Interno, che è intervenuto con circolare ministeriale al fine di fornire indicazioni interpretative ancora confuse quanto al termine di scadenza triennale. In ragione di tali difficoltà, è stato inserito, nel Contratto collettivo di lavoro delle guardie giurate, l'obbligo, per il datore di lavoro, di curare direttamente gli adempimenti burocratici afferenti al rinnovo delle licenze e dei libretti di approvazione della nomina a guardia giurata e di porto di armi. La norma di riferimento è l'art. 138 del T.U.L.P.S., così come modificata, non dalla legge n. 246 del 2005, come vorrebbe la sentenza di primo grado, ma dal decreto legge n. 59 del 8 aprile 2008, convertito dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008. Tale norma va collegata all'art. 71 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ebbene, l'imputato è caduto in errore in ragione della duplice indicazione di scadenza ad opera delle norme citate. Infatti, il libretto personale e il documento di nomina di guardia giurata hanno una durata molto più lunga della licenza, e il NE, non essendosi in precedenza occupato delle formalità di approvazione - perché nel 2010 se ne occupò la "A.L. Security" - era convinto della necessità del rinnovo a scadenza pluriennale lunga, che peraltro doveva essere demandato contrattualmente al datore di lavoro. Inoltre, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice dell'appello, la domanda di rinnovo del porto di armi per guardia giurata, se presentata prima della scadenza, non richiede alcuna formalità, né allegato particolare, poiché esso è necessario solo in caso di contestuale rinnovazione del libretto. Il giudice dell'appello, poi, ha erroneamente affermato che l'obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere al rinnovo delle licenze, fosse oggetto di una mera convinzione dell'imputato, mentre si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico previsto all'art. 120 del CCNL delle guardie giurate. La sentenza ora impugnata, contrariamente al vero, afferma che la procedura di semplice rinnovo biennale del porto d'armi richiede il necessario coinvolgimento dell'interessato. Invece, dalle istruzioni pubblicate sul web dalla Prefettura di Milano si evince la non necessità del predetto coinvolgimento. Dunque, è evidente che il giudizio di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, compiuto dal giudice dell'appello, è il risultato di una inesatta percezione dei dati oggettivi sopra indicati. Infatti, elemento costitutivo del reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 va rinvenuto nell'illegittimità del trasporto dell'arma, illegittimità di cui il soggetto agente deve avere coscienza e volontà perché possa ritenersi integrato il dolo. La consapevolezza e la volontà di portare in luogo pubblico in maniera illegittima un'arma non sussistevano in capo all'imputato. Altrimenti, non avrebbe mai introdotto nel tribunale di Monza la pistola, per diversi mesi, mostrandola agli addetti al controllo, né avrebbe condotto i Carabinieri presso il luogo diverso dalla propria abitazione in cui aveva lasciato i libretti e l'arma. Inoltre, essendo in possesso dei requisiti utili ai fini del rinnovo, non avrebbe avuto ragione per non procedere alla presentazione del relativo modulo. Il motivo per cui non lo ha fatto è che era convinto della coincidenza delle scadenze delle due licenze, che esse fossero di durata pluriennale e che spettasse al datore di lavoro provvedere alla predisposizione del modulo e agli adempimenti burocratici necessari. Peraltro, entrambe le sentenze di merito hanno affermato la sussistenza del dolo ricorrendo a categorie che rientrano nell'elemento psicologico della colpa. Il giudice dell'appello ha fatto riferimento al franco disinteresse, che vuol dire negligenza, noncuranza, ossia categorie rientranti nel concetto di colpa, ritenendo tuttavia integrato il dolo, quantomeno come dolo eventuale. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità (S.U. n., 38343 del 24/04/2014, Espenhahn Harald;
Sez. 1, n. 14776 del 22/06/2017, dep. 2018, Brega Massone) e afferma che il giudice dell'appello non si è in alcun modo confrontato con l'assenza di una comprovata volizione, in capo all'imputato, di mettere in pericolo la tutela dell'ordine pubblico. Quanto riferito, evidenzia la difesa, è tanto più grave alla luce pta del principio

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