Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2021, n. 19031
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La vittima di un sinistro stradale che proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) non è tenuta a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del detto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell'abrogata l. n. 990 del 1969, con le modalità indicate dall'art. 22 di quest'ultima legge.
L'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, che individua i casi in cui il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la legittimazione passiva per le azioni risarcitorie correlate a tali sinistri spetta non all'impresa designata ai sensi dell'art. 286 del d.lgs. citato ma alla compagnia assicuratrice per la r.c.a. della vettura che ha provocato l'incidente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in una vicenda nella quale un pedone era stato investito da una macchina rubata, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva della menzionata impresa designata in luogo di quella dell'assicurazione del veicolo investitore perché la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2005, nonostante l'incidente risalisse a data anteriore).
Sul provvedimento
Testo completo
G O 1, 19031 -2 1 N . T O N . ORIGINALE G O F Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Investimento da IN NOME DEL POPOLO ITALIANO parte di ignoti di pedone sulle strisce LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pedonale con TERZA SEZIONE CIVILE veicolo rubato - Sinistro avvenuto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: anteriormente all'entrata in RAFFAELE GAETANO vigore del d.lgs. n. - Presidente - Dott. 209 del 2005 (Cod. ANTONIO FRASCA ass. priv.) - Legittimazione - Consigliere - Dott. D SINI passiva dell'impresa - Consigliere - Dott. S ORI designata per il F.G.V.S.- - Rel. Consigliere Esclusione - Dott. L A SO Legittimazione della compagnia assicuratrice per la Dott. GABRIELE POSITANO r.c.a. del veicolo - Consigliere - investitore - ha pronunciato la seguente Configurabilità - Fondamento SENTENZA Chen 19031 R.G.N. 32354/2018 sul ricorso 32354-2018 proposto da: V C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Cron. DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell'avvocato L C, Rep. rappresentata e difesa dall'avvocato F D C;
Ud. 16/11/2020 ;
- ricorrenti -
PU 2020 nonché contro 2073 ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante dott. P A C, rappresentata e difesa dall'avvocato M C;
nonché
contro
BRIZI MASSIMILIANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 606/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 27/3/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27/3/2018 il Tribunale di Avellino ha respinto il gravame interposto dalla sig. Claudia Vergati in relazione alla pronunzia G. di P. Avellino n. 310/2014, di inammissibilità della domanda proposta nei confronti della società Allianz Assicurazioni s.p.a. e di rigetto di quella proposta nei confronti del sig. Massimiliano Brizi di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Avellino il 18/10/2003, verso le ore 13,30 circa, allorquando alla guida dell'autovettura a quest'ultimo rubata sconosciuti l'avevano investita mentre attraversava sulle strisce pedonali nella locale via Capozzi. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la Vergati propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la società Allianz Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza>> per mancata motivazione>>, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.;
nonché violazione degli artt. 24, 111 Cost., 116 c.p.c., relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello abbia affermato trovare nella specie applicazione la disciplina posta dal d.lgs. n. 209 del 2005 ( Codice delle assicurazioni private ), già entrato in vigore al tempo della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente 3 difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicuratrice per la r.c.a., erroneamente ravvisando la stessa spettare viceversa all'impresa designata per il F.G.V.S. in virtù del principio tempus regit actum, essendo la legittimazione passiva -quale condizione dell'azione- assoggettata alle regole della legge processuale, e non già alla disciplina della legge sostanziale. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Risulta nell'impugnata