Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/07/2019, n. 19450
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12537-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro DE STEFANO MAURIZIO;- intimato - avverso la sentenza n. 1519/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 31/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. P G. Ric. 2018 n. 12537 sez, MT - ud. 17-04-2019 -2- procedimento n. 12537-18 Rilevato che: - Con sentenza n. 1519/2/17 depositata in data 31 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l'appello pro- posto dall'Agenzia delle Entrate relativo ad avviso di accertamento IVA 2005, avverso la sentenza n. 899/10/14 della Commissione tribu- taria provinciale di Genova che a sua volta aveva parzialmente accol- to il ricorso di D S M;- La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo corretto l'esercizio del diritto a detrazione su acquisti non contabilizzati, riferiti all'anno di imposta 2005, in assenza di dichiarazione nonostante fos- se spirata la cornice biennale di cui all'art.19 del d.P.R. n.633 del 1972;- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è di- feso, restando intimato.