Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2016, n. 15812

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L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2016, n. 15812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15812
Data del deposito : 29 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

158 12/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO Giurisdizione del giudice LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE italiano SIONI UNITE CIVILI R.G.N. 13760/2014 Cron15812 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Rep. Presidente Sezione -Ud. 03/05/2016 Dott. NI AMOROSO - Consigliere PU Dott. ANIELLO NAPPI CI. Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere Dott. BR CHNI Rel. Consigliere Dott. ADEAIDE AMENDOLA - Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere - Dott. AR DE IA - - Consigliere - Dott. CO DE STEFANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13760-2014 proposto da: BA NN, BA ROSA, nella qualità di eredi di 2016 MB TA, VI AN nella qualità di eredi 216 di RO OM, IN IO, CH UL nella qualità di eredi di AV CC, HE NA, HE OL, HE TA nella qualità di eredi di HE NR, OR NN nella qualità di erede di OR AD, BI IO nella qualità di erede di BI CE, CH ELMINA nella qualità di erede di ER RO, FA CO nella qualità di erede di VA GI, EM IA nella qualità di erede di NE GI, DA AR LU nella qualità di erede di AD GI, AL UL nella qualità di erede di AL RI, NO AU nella qualità di erede di OV ES, IG CO nella qualità di erede di IG VO, NI NN, NI IO, DE ON AR nella qualità di eredi di GN LE, LL IO nella qualità di erede di OL GI, AL NO, AL UR, AL TA TI IA nella qualità di eredi di TE RI, AG UC nella qualità di eredi di OS GI, TI ADEE DA nella qualità di erede di CC EL, AS AR, AS DALMAZIO nella qualità di eredi di AR EL e di NI SO, AN AR IA, AN AR nella qualità di eredi di AN EL, AR IO, AR NZ nella qualità di eredi di PA RI, NI NI nella qualità di erede di OR AN, RO AU, PI ANASTASIA nella qualità di eredi di DE TO, PI ES nella qualità di erede di IR ER, ER CA, AR NA nella qualità di eredi di LB IB, ZI TT nella qualità di erede di AN RL, GN NN, GN SUSNN nella qualità di eredi di NA EL, IN NN, IN TO, IN RT nella qualità di eredi di RM IT, EL CA nella qualità di erede di EL GI, IN CO nella qualità di erede di ER GI e RÈ, OT DA nella qualità di erede di IN ED, AR VA nella qualità di erede di RR DI, OL EN nella qualità di erede di NA NO, NI RA nella qualità di erede di TT RI, AN NN AR, EL SA, ER BR, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO ARRIA e JOACHIM LAU, per deleghe in calce al ricorso;
ricorrenti -

contro

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOIO 92, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PETRILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente

contro

PRESIDENZA DE CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente 12,domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
resistente avverso l'ordinanza n. 835/2014 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. ADEAIDE AMENDOLA;
uditi gli avvocati Joachim LAU e Luca VENTRELLA per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO I ricorrenti in epigrafe indicati, ovvero i loro rispettivi danti causa, durante la seconda guerra mondiale, vennero deportati in Germania e ivi costretti ai lavori forzati. Con citazione del 10 aprile 2007 essi hanno pertanto convenuto innanzi al Tribunale di Mantova la Repubblica Federale di Germania, chiedendo il ristoro dei danni originati da tali vicende. La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la Repubblica Italiana per esserne manlevata, in caso di soccombenza. Ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Con sentenza in data 21 settembre 2012 il Tribunale di Bergamo, al quale la causa era stata rimessa per ragioni di competenza dal giudice preventivamente adito, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta. Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la predetta pronuncia, non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta. Il ricorso per cassazione degli eredi di TA MB e litisconsorti è affidato a due motivi. Si è difesa con controricorso la Repubblica Federale di Germania mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri, non costituitasi nei termini di legge, ha partecipato alla sola discussione orale. MOTIVI DELA DECISIONE 1. Deve preliminarmente essere dichiarata l'irricevibilità della lettera in data 18 aprile 2016, recante nell'oggetto l'indicazione del presente ricorso: con essa il Capo della Divisione Legale e Consolare dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha trasmesso a questa Corte una nota dalla medesima Ambasciata indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si ricorda, all'uopo, che qualsivoglia interlocuzione delle parti con il giudice di legittimità può avvenire solo attraverso la mediazione del difensore munito di mandato speciale, ex art. 365 cod. proc. civ., nelle forme e attraverso gli atti previsti dalla legge;
nello specifico, dopo la notifica e il deposito di ricorso e controricorso, attraverso le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. -L'assoluta irritualità della menzionata missiva neppure

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