Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2019, n. 00264

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, l'espletamento da parte dell'Amministrazione di ulteriori attività istruttorie dopo l'audizione a difesa del lavoratore non comporta l'obbligo di disporne la riconvocazione, in difetto di specifica previsione normativa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2019, n. 00264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 264
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

T T I R I D E T N E S - 9 GEN. 2019 - I L L O B E T AULA 'B' N E 00264/19 S E E N O I Z A R T S I OggettoREPUBBLICA ITALIANA G E R E T Pubblico N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E C impiego licenziamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE disciplinare SEZIONE LAVORO R.G. N. 1999/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 264 Dott. V D C - Presidente Rep. -Consigliere Dott. A TCE Ud. 09/10/2018 Rel. Consigliere Dott. D B PU Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere Dott. I T ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1999-2017 proposto da: C P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato B B, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A R, FRANCESCA ROCCELLA, C R per procura in 2018 calce al ricorso 3443 ricorrente

contro

DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA 97210890584, elettivamente domiciliata in 12, presso ROMA, VIA DEI PORTOGHESI AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ex lege la rappresenta e difende - controricorrent3 - avversO la sentenza n. 491/2016 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 28/11/2016 R.G.N. 297/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso. RG 1999/2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Genova ha rigettato il reclamo proposto da Pietro C e così ha confermato l'ordinanza con cui era stata ritenuta la legittimità del licenziamento disciplinare che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova aveva intimato al C con lettera del 6 maggio 2015. 2. In particolare il reclamante, dipendente della predetta Agenzia con inquadramento nella terza area CCNL di comparto, aveva impugnato la sanzione espulsiva per profili inerenti il procedimento disciplinare e segnatamente per mancata specificazione degli addebiti nella contestazione disciplinare, per omessa pubblicità del codice disciplinare e per violazione del contraddittorio nell'irrogazione della sanzione.

2.1. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto: quanto al primo profilo, che era valida la motivazione per relationem ai fatti relativi al procedimento penale avviato a carico del dipendente;
quanto alla omessa pubblicità del codice disciplinare, che non sussiste l'obbligo di pubblicità per fatti contrari al cosiddetto minimo etico, quali le condotte contestate, aventi profili di illiceità penale, percepibile da qualunque cittadino;
che non è ravvisabile la violazione del principio del contraddittorio in caso di mancata riconvocazione dell'incolpato a seguito di ulteriori indagini istruttorie, espletate dopo la sua audizione.

3. I motivi di appello, che reiteravano tali vizi, sono stati disattesi dalla Corte di appello per i seguenti motivi.

3.1. La lettera di contestazione del 25 ottobre 2005 era fondata su un duplice dato: l'informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica e la circostanza che il lavoratore era a conoscenza dell'indagine penale nei suoi confronti, avendo ricevuto un avviso di garanzia e una perquisizione domiciliare. In relazione a tali fatti, l'Amministrazione dispose la sospensione del procedimento disciplinare (sospensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 68 secondo comma C.C.N.L.), riattivando il procedimento all'esito del giudizio penale, conclusosi con il proscioglimento del C per sopravvenuta prescrizione (sentenza della Corte di appello di Genova, passata in giudicato 1'8.10.2014). Durante la sospensione del procedimento disciplinare l'Amministrazione, con nota del 20 giugno 2008, a seguito del rinvio a giudizio del C per i reati di peculato e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, aveva disposto la sospensione cautelare del dipendente ai sensi dell'art. 70, comma 5, C.C.N.L. allora vigente, sospensione poi revocata il 22 dicembre 2008 sulla base di un accordo raggiunto dinanzi al collegio di conciliazione. Nel gennaio 2012, dopo la notifica della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, il C era stato nuovamente sospeso dal servizio. Pertanto, sia l'originaria lettera di contestazione del 25 ottobre 2005, sia il provvedimento di sospensione dal servizio del 20 giugno 2008, sia ancora il 1 RG 1999/2017 secondo provvedimento di sospensione dal servizio del gennaio 2012 contenevano in modo chiaro e inequivoco tutti gli elementi di cui l'Amministrazione di volta in volta era venuta a conoscenza. Parimenti, con il provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito della conclusione di quello penale, erano stati portati a conoscenza del lavoratore fatti specifici con il richiamo ai reati ascritti in sede penale. Né il C aveva lamentato, durante la procedura disciplinare o durante giudizio di primo grado, alcun pregiudizio difensivo subito, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria sul punto ed essendosi limitato a contestare la rilevanza disciplinare dei fatti oggetto del giudizio penale.

3.2. Quanto alla presunta violazione del principio del contraddittorio e dell'articolo 55-bis, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, per avere l'Agenzia disposto ulteriori

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi