Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 18308

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È legittimo il pagamento dei canoni maggiorati per l'utilizzazione dei beni demaniali (nella specie per attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali ed altri manufatti), relativamente ai quali l'art. 12, comma quinto, della legge 26 giugno 1990, n. 165, dispone l'emanazione di un nuovo e autonomo provvedimento da emettersi in seguito alla rinnovazione dell'intero procedimento ovvero al riesame della situazione che ha determinato quello precedente; tale nuovo provvedimento ha, dunque, un effetto innovativo, e non meramente ricognitorio, comportando un onere effettivo sul fondo servente; ne discende che il potere regolamentare di rinnovazione attribuito alla P.A. è direttamente collegato all'art. 12, comma quinto, richiamato, che lo prevede a partire dall'anno 1990 e che sono, pertanto, legittimi gli aumenti previsti dal d.m. 258/1998 con decorrenza dall'anno anzidetto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 18308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18308
Data del deposito : 25 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8145/2006 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F./P.I. 05779711000), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE

2, presso l'avvocato C P, rappresentata e difesa dagli avvocati DI M G, C L, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, A D D, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 171/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2012 dal Consigliere Dott. S S;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato G D M che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il Tribunale di Bologna con sentenza del 19 ottobre 2000 accoglieva l'opposizione dell'ENEL contro le cartelle esattoriali 19 e 26 maggio 1993 con cui l'Amministrazione delle Finanze dello Stato pretendeva il pagamento dei canoni maggiorati per gli attraversamenti aerei con elettrodotti di aree demaniali i e la condannava alla restituzione delle somme già riscosse.
L'impugnazione del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio è stata accolta dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'8 febbraio 2005,che ha dichiarato legittimi i canoni in questione e quindi dovute le somme iscritte a carico dell'Enel nelle cartelle esattoriali. Ha rilevato al riguardo: a) che i canoni non potevano qualificarsi a titolo ricognitorio, comportando un onere effettivo sul fondo servente attraversato - pubblico o privato - che ne impediva il totale sfruttamento;
b) che la distinzione trovava conferma sia nella L. n. 8 del 1949, art. 7, sia nella L. n. 165 del 1990, art. 12, che ne disponeva la rideterminazione a decorrere
dall'anno 1990 in base a criteri da stabilire negli emanandi decreti;

c) che doveva pertanto considerarsi legittimo l'aumento disposto dal D.M. n. 258 del 1998, con decorrenza dal 1990 perché prevista espressamente dalla menzionata legge;
e d'altra parte adottato dopo le vicende che avevano comportato l'annullamento di quello precedente, e senza che fossero stati predisposti termini perentori per la sua adozione.
Per la cassazione della sentenza, l'ENEL ha proposto ricorso per 5 motivi;
cui resiste il Ministero con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE


2. Il Collegio deve anzitutto dichiarare inammissibile il quarto motivo del ricorso con cui l'ENEL deducendo violazione dell'art. 2948 cod. civ., ha eccepito la prescrizione dei crediti
dell'Amministrazione, maturata quanto meno fino al 1993, quinquennio antecedente all'adozione del D.M. n. 250 del 1998: in quanto della relativa questione non vi è menzione nella sentenza impugnata, per cui deve nel caso trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata secondo cui il ricorrente può evitare in tal caso una statuizione d'inammissibilità, per novità, della censura soltanto se - nel mentre asserisce di aver dedotto la questione davanti al giudice "a quo" - indichi anche in quale atto e- o in quale momento del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da dare al Collegio il modo di controllare, ex actis, la veridicità di tale asserzione prima di passare al merito. Laddove nel caso l'ente ricorrente non ha prospettato neppure di aver dedotto la questione in alcuna delle fasi di merito.


3. Con il primo motivo,l'ENEL,deducendo violazione dell'art. 119, er segg. T.U. sulle acque appr. con R.D. n. 1175 del 1933;
L. n. 165 del 1990, art. 12, D.M. n. 258 del 1998, artt. 6 e 7, censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto soggetti a quest'ultima normativa che riguarda invece canoni e proventi annui per l'utilizzazione dei beni demaniali, semplici attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali e di mensole e senza presa di cavi. A sostegno di detto assunto invoca: a) le numerose circolari ministeriali che nel tempo hanno interpretato la normativa;
b) il susseguirsi della legislazione a partire dal T.U. delle acque che ha disciplinato in modo distinto e differenziato le due diverse situazioni sia sotto il profilo sostanziale (concessione per le prime, semplice autorizzazione con atto di sottomissione per gli attraversamenti) che procedurale;
c) la finalità delle ultime normative rivolta esclusivamente ad un aumento delle tariffe: senza modificare sotto alcun profilo le differenze normative tra di esse: altrimenti pervenendosi ad una confusione con il regime delle servitù di fondi privati.
Con il secondo, deducendo vizi di motivazione torna ad insistere sulla inefficacia del D.M. n. 258 del 1990, in quanto adottato dopo il termine perentorio concesso dal D.L. n. 90 del 1990 e spiegabile:
a)con le circostanze straordinarie ed eccezionali del momento cui si intendeva porre rimedio normativo in considerazione delle esigenze generali di pubblico e privato, nonché dei principi di biuona amministrazione;
b) l'opportunità di assegnare un limite temporale ad una funzione amministrativa anche per la tutela della posizione di interesse legittimo dei cittadini interessati;
c) il principio di legalità dell'azione amministrativa al lume del quale non potrebbe comunque giustificarsi la retroattività dell'aumento introdotto dal D.M. n. 250 del 1998.
Con il terzo motivo,deducendo violazione della L. n. 165 del 1990, art. 17, si duole che la sentenza non si sia avveduta che
quest'ultimo provvedimento intendeva soltanto sanare le violazioni procedurali che avevano comportato l'annullamento del precedente D.M. 20 luglio 1990, relativo all'utilizzione dei beni statali: perciò
non potendo apportarvi modifiche ne' estensione, peraltro contrarie alla ricostruzione legislativa dell'intera vicenda ed alla pacifica inclusione dei canoni in questione tra quelli ricognitori, per i quali l'aumento è stato espressamente escluso dal citato D.L. n. 546 del 1991, art. 12, comma 5.

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