Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2020, n. 08441
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POPOVICI ALEXANDR nato il 30/08/1986 PANUSESCU SERGIU nato il 04/02/1982 avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere P B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P F che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata, il 15 marzo 2019, dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna di A P e S P pronunziata dal Tribunale della stessa città per il reato di cui agli artt. 110, 56, 617-quinquies cod. pen.;la condotta addebitata agli imputati ritenuta l'ipotesi del tentativo dal Giudice di prime cure — consiste nell'aver tentato di intercettare le comunicazioni intercorrenti tra il sistema telematico di un ufficio postale e le carte bancomat inserite dai clienti, per poi clonare le tessere, il tutto asportando la placca di plastica trasparente posizionata sotto la fessura per l'inserimento delle tessere, al fine di collocarvi un'apparecchiatura atta alla suddetta opera di captazione. 2. Ricorre avverso detta sentenza il difensore di fiducia degli imputati, articolando un unico motivo di ricorso, con cui denunzia omessa motivazione circa l'idoneità degli atti a commettere il delitto ipotizzato, ribadendo la censura già formulata in occasione del giudizio di appello. Invero, i due erano stati sorpresi ad armeggiare intorno allo sportello bancomat ed erano stati trovati in possesso di un trapano a batteria, un minicacciavite, una tessera in plastica trasparente e una tessera in plastica con sfondo bianco riproducente un bancomat;era stato lo stesso Tribunale, pur pervenuto poi ad una pronunzia di condanna, ad affermare che questi arnesi erano idonei a danneggiare o manomettere lo sportello bancomat. Censura analoga a quello proposta con il ricorso era stata formulata in appello, ma la Corte territoriale si era limitata a sostenere apoditticamente l'idoneità degli atti. Al più i due stavano tentando di scassinare la postazione ovvero di prelevare indebitamente, ma non vi è alcuna dimostrazione che le attrezzature trovate in loro possesso fossero idonee alla captazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi