Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2018, n. 18521
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F S, nato a Rieti il 28/12/1971 avverso la sentenza del 16/2/2017 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. F L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale di Bergamo ha condannato S F alla pena di euro 309,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. (ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della associazione culturale denominata MAITE, mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal
DPCM
14/11/1997, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone). Il Tribunale, accertata la produzione delle immissioni sonore dal locale di intrattenimento gestito dalla associazione culturale di cui l'imputato era legale rappresentante, ne ha affermato la responsabilità, escludendo la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, I. n. 447 del 1995, sottolineando che non si era verificato solamente il superamento dei limiti di accettabilità di dette emissioni, ma anche il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 659 cod. pen., non essendo stato accertato che il disturbo alle persone riguardava, almeno potenzialmente, un numero indeterminato di persone, come richiesto al fine della configurabilità del reato previsto da tale disposizione da un consolidato orientamento interpretativo di legittimità, in quanto era emerso che le immissioni sonore provenienti dal locale dell'imputato avevano disturbato solamente una ristretta e determinata cerchia di persone, in un ambito territoriale determinato, con la conseguente insussistenza del pericolo concreto per la quiete pubblica richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione della sentenza, non essendo stato affermato dai testi escussi che la musica proveniente dal locale gestito dall'imputato fosse fastidiosa o assordante anche al di fuori del condominio in cui si trovava tale locale, ed essendo manifestamente illogico ricavare la diffusività delle immissioni dalle lamentele dei vicini di casa e dalle loro denunce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo volti a sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, in ordine alla diffusività delle
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. F L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale di Bergamo ha condannato S F alla pena di euro 309,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. (ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della associazione culturale denominata MAITE, mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal
DPCM
14/11/1997, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone). Il Tribunale, accertata la produzione delle immissioni sonore dal locale di intrattenimento gestito dalla associazione culturale di cui l'imputato era legale rappresentante, ne ha affermato la responsabilità, escludendo la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, I. n. 447 del 1995, sottolineando che non si era verificato solamente il superamento dei limiti di accettabilità di dette emissioni, ma anche il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 659 cod. pen., non essendo stato accertato che il disturbo alle persone riguardava, almeno potenzialmente, un numero indeterminato di persone, come richiesto al fine della configurabilità del reato previsto da tale disposizione da un consolidato orientamento interpretativo di legittimità, in quanto era emerso che le immissioni sonore provenienti dal locale dell'imputato avevano disturbato solamente una ristretta e determinata cerchia di persone, in un ambito territoriale determinato, con la conseguente insussistenza del pericolo concreto per la quiete pubblica richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione della sentenza, non essendo stato affermato dai testi escussi che la musica proveniente dal locale gestito dall'imputato fosse fastidiosa o assordante anche al di fuori del condominio in cui si trovava tale locale, ed essendo manifestamente illogico ricavare la diffusività delle immissioni dalle lamentele dei vicini di casa e dalle loro denunce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo volti a sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, in ordine alla diffusività delle
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