Cass. pen., sez. V trib., sentenza 21/10/2022, n. 40025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 21/10/2022, n. 40025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40025
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANNA ANTONIO nato a ASSEMINI il 05/05/1956 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione P L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
per la parte civile, la comparsa conclusionale dell'Avv. R D, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese;
per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. M T, che, replicando alla requisitoria del P.G., ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/02/2021, il Tribunale di Cagliari ha confermato la sentenza del 15/10/2019 con la quale il Giudice di pace di Cagliari aveva dichiarato A S responsabile del reato di lesioni volontarie ai danni di A M (cui cagionava, con una testata al volto, la rottura del setto nasale) e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione A S, attraverso il difensore Avv. Mauro Trogu, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inutilizzabilità, a norma degli artt. 197, 197- bis e 210 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, inutilizzabilità esplicitamente rilevata dal Tribunale di Cagliari, che, però, ha confermato la sentenza di primo grado sulla base di altre prove dibattimentali, finendo però con utilizzare fittiziamente le dichiarazioni di M.
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