Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/01/1988, n. 436

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La posizione del titolare di concessione edilizia, ancorché collegata a convenzione di lottizzazione, che chieda la licenza di abitabilità per le nuove costruzioni realizzate in base a tale concessione, ha natura e consistenza di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, poiché il rilascio di detto licenza configura espressione di poteri autoritativi e discrezionali del sindaco, in Sede di controllo della rispondenza degli insediamenti abitativi ad esigenze generali di sicurezza ed igiene. Ne deriva che il silenzio del sindaco sull'indicata istanza non giustifica un'Azione risarcitoria, non essendo configurabile un diritto al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi (con conseguente improponibilità della relativa domanda per difetto assoluto di giurisdizione), mentre resta in proposito irrilevante che il giudice amministrativo, annullando quel "silenzio-rifiuto", abbia affermato l'Obbligo del sindaco di provvedere, dato che siffatto Obbligo non investe il contenuto del provvedimento, che resta adottabile in senso sia favorevole che sfavorevole all'istante. ( V 2433/83, mass n 427300; ( V 4572/83, mass n 429448; ( V 4833/80, mass n 408658).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/01/1988, n. 436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 436
Data del deposito : 21 gennaio 1988

Testo completo

La posizione del titolare di concessione edilizia, ancorché collegata a convenzione di lottizzazione, che chieda la licenza di abitabilità per le nuove costruzioni realizzate in base a tale concessione, ha natura e consistenza di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, poiché il rilascio di detto licenza configura espressione di poteri
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