Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2005, n. 381

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La prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare contro i notai non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione dell'infrazione e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale (un'ipotesi di sospensione essendo, invece, configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n.40. È pertanto manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma., legge n. 89 del 1913, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., sotto il profilo dell'eccessiva brevità del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza per il deposito del ricorso per cassazione notificato, in quanto il solo limite che il legislatore incontra nella fissazione discrezionale dei termini processuali è la ragionevolezza, per valutare la quale occorre tenere conto non soltanto delle esigenze della parte onerata ma anche dell'interesse della collettività alla sollecita definizione di quel particolare tipo di procedimenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2005, n. 381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 381
Data del deposito : 11 gennaio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

0038 1 /05 ORIGINALE TALIANA ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI N NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Discif.u SEZIONE TERZA CIVILE notais Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5379/04Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Cron.381 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.07/12/04 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATERNO 9, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -

contro

CONS NOTARILE NOVARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO TORINO;
- intimati avverso la sentenza n. 1/04 della Corte d'Appello di TORINO, sezione prima civile, emessa il 16 gennaio 2004 2004, depositata il 20/01/04;RG.1/2003. 2085 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 07/12/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Attilio SEPE, confermate in camera di Consiglio dal P.M. Dott. Giuseppe NAPOLITANO, che ha chiesto, si dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 20.1.2004 e notificata il 29.1.2004, rigettava l'appello proposto dal notaio Nicola Di Mauro, avverso la sentenza del condannato alla pena Tribunale di Novara, che lo aveva disciplinare dell'ammenda di €. 14,49, ritenendo però la piu' grave violazione di cui agli artt. 62 e 138 1. n. 89/1913, - l'incolpato tenuto il repertorio prescrittoper non avere all'atto della ricezione di sette atti tra vivi in data 13.9.2000. Avverso questa sentenza il notaio proponeva ricorso per Cassazione. Non si costituiva l'intimato consiglio notarile di Novara. Motivi della decisione 1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione avanzata dal ricorrente

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