Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2008, n. 16527
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In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito , a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie - relativa a una procedura concorsuale per tre posti di dirigente farmacista di primo livello, seguita dall'ampliamento della pianta organica dell'ASL di ulteriori tre unità con la medesima qualifica, per la cui copertura l'amministrazione aveva indetto un nuovo concorso anziché fare ricorso alla graduatoria di quello già espletato - la S.C. ha ritenuto che la domanda, diretta ad ottenere lo "scorrimento", investiva l'esercizio del potere dell'autorità amministrativa (sotto il profilo dell'eccesso di potere o della violazione di legge in relazione alla natura delle disposizioni che sanciscono la conservazione di efficacia della graduatoria) e che la pretesa situazione di diritto poteva sorgere solo a seguito della rimozione dell'atto stesso).
Sul provvedimento
Testo completo
16527 /08 ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto lavors SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Primo Presidente f.f. R.G.N. 22667/06 Dott. Salvatore SENESE Presidente di sezione 25031/06 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Cron. 16527 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 12/02/08 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere I Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Dott. Stefano BENINI Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: D'AT IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio legale PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICO ANNA MARIA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2008 AZIENDA SANITARIA LOCALE BA/2;
202 intimata -1- e sul 2° ricorso n° 25031/06 proposto da: .. SANITARIA LOCALE BA/2, in persona delAZIENDA UNITA' legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PACCIONE LUIGI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
D'AT IA;
- intimata avversO la sentenza n. 2996/05 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 30/12/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/08 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;
uditi gli avvocati Giovan Battista CONTE, per delega dell'avvocato Anna Maria NICO, Luigi PACCIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso giurisdizione del giudice perchè sia dichiarata la ordinario. -2- Svolgimento del processo Con ricorso dinanzi al Tribunale-giudice del lavoro di Trani IA D'AT conveniva in giudizio 1'AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE BARI/2" (in acronimo, AUSL BA/2) esponendo: a) che la convenuta aveva bandito con delibera n. 136 del 5 febbraio 1998 un concorso per la copertura di tre posti di "dirigente farmacista di primo livello" e che, nelle more della procedura selettiva, la Giunta regionale con delibera n. 1221 del 1° gennaio 1999 aveva approvato la pianta organica dell'azienda dalla quale si evinceva la vacanza di ulteriori tre posti di dirigente farmacista;
b) che l'AUSL BA/2, anziché utilizzare per la copertura degli ulteriori graduatoria deltre posti la concorso [utilizzazione che avrebbe consentito la assunzione di essa ricorrente, non vincitrice perché non classificata fra i primi tre, ma comunque idonea] ulteriori posti un altroaveva bandito per tali concorso pubblico. La ricorrente richiedeva, quindi, la declaratoria giudiziale del proprio diritto ad ottenere il posto di dirigente di "farmacista di primo livello" presso l'AUSL BA/2. 3 Si costituiva in giudizio l'AUSL BA/2 che impugnava eccependo la domanda attorea,integralmente il difetto di giurisdizione pregiudizialmente dell'a.g.o.. L'adito Tribunale di Trani con sentenza del 7 luglio 2003 accoglieva il ricorso della D'AT - disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione, ma a seguito di impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddit- torio la Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 dicembre 2005, accoglieva l'appello e, in dell'impugnata sentenza, rigettava la riforma domanda proposta dalla D'AT con il ricorso del 23 marzo 2001. Per la cassazione della cennata sentenza IA D'AT propone ricorso affidato a cinque motivi. controricorso 1'AUSL/BA2 che proponeResiste con ricorso incidentale affidato a quattro motivi, con il primo dei quali (indicato "sub a.a.") ripropone la questione concernente l'eccepito difetto di del Tribunale-giudice del lavoro giurisdizione adito. M Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 I - Deve essere disposta la riunione dei due proposti contro la medesimaricorsi in quanto sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II - Con il primo motivo del ricorso "principale" la ricorrente denunciando "la violazione della norma del bando di concorso, della circolare del Ministro della Sanità del 27 aprile 1998, dell'art. 18 settimo comma del d. P. R. n. 483/1997, della lettera circolare dell'Assessorato Sanità della Regione Puglia del 19 maggio 1999" - formula il seguente quesito di diritto: dica la Suprema Corte se la norma del bando de qua secondo cui "le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili" dev'essere interpretato nel senso che l'utiliz- zazione della graduatoria è obbligatoria solo per i posti per cui il concorso è stato bandito 1'interpretazione offertapiuttosto, stante all'art. 18, settimo comma, del d.P.R. n. 483/1997 dalla circolare del Ministero della Sanità n. DPS R IV/9/11/749 del 27.4.1998, pubblicata sulla G.U. n.117 del 22.5.1998, nonché nella lettera circolare 5 dell'Assessorato Sanità della Regione Puglia n. 24/10954/327/19 del 19.5.1999, lo scorrimento costituisce un obbligo dell'Ammini-strazione, nel termine di validità ed efficacia della graduatoria, anche per i posti della stessa tipologia di quelli messi a concorso e resisi nel frattempo vacanti>>. Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "insufficiente e contraddittoria motivazione" formula il seguente quesito di diritto: dica la Suprema Corte se l'interpretazione fornita alla norma de qua del bando dalla Corte d'Appello di Bari sulla scorta del solo dato letterale è corretta 0 se piuttosto, in relazione alla ratio del disposto di settimo comma, del d. P. R. n.cui all'art. 18, 483/1997 (pedissequamente ricalcato dalla norma del bando applicabile alla fattispecie) e, quindi, all'intento del legislatore di imporre l'obbligo per l'Amministrazione di utilizzazione delle gra- duatorie concorsuali al fine di celerità ed economia dei mezzi con il solo limite temporale per non pregiudicare il principio di meritocrazia, la sentenza impugnata ha inopinatamente consentito all'Amministrazione, nel periodo di efficacia e validità della graduatoria stessa, di scegliere se scorrere la graduatoria o meno>>. denunciando Con il terzo motivo la ricorrente art. 361 n. 4 "nullità dell'impugnata sentenza ex c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 24 Cost." formula il seguente quesito di diritto: dica