Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/04/2019, n. 09915

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Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/04/2019, n. 09915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9915
Data del deposito : 9 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

099 15-1 9 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE EQUA RIPARAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6569/2018 STEFANO PETITTI Presidente Cron..9915 " Rel. Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Rep. LUIGI ABETE Consigliere Ud. 08/03/2019 ROSSANA GIANNACCARI Consigliere CC STEFANO OLIVA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6569-2018 proposto da: US FR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9 SC C - 2°P. INT. 2-3, presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che la rappresenta e difende;
ricorrente

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
intimato 2019 avverso il decreto n. 7265/2017 della CORTE D'APPELLO di 627 PERUGIA, depositato il 21/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2019 dal LOMBARDO. Consigliere LUIGI GIOVANNI E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA CIVILE proc. n. 6569/2018 R.G. Rilevato che: - con ricorso depositato il 22/12/2009 presso la Corte di Appello di Roma US NC chiese, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 30/3/1996 e definito con sentenza del 10/9/2009;
- il procedimento, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte della Corte adita, fu riassunto e proseguito dinanzi alla Corte di Appello di Perugia;
con decreto del 21/12/2017, la Corte umbra dichiarò l'improponibilità del ricorso, per non avere la parte adempiuto all'onere di presentare istanza di prelievo nel giudizio amministrativo, come prescritto, a pena di improponibilità, dall'art. 54 comma 2 del d.l. 25/06/2008, n. 112, norma ritenuta applicabile nella specie essendo stato il procedimento per equa riparazione introdotto dopo il 16/9/2010;
- per la cassazione di tale decreto US NC ha proposto ricorso

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