Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1987, n. 6752
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In tema di preavviso di recesso dal contratto di locazione, l'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è finalizzato unicamente a concedere al conduttore un lasso di tempo reputato dal legislatore congruo per il reperimento di altra abitazione. La norma, pertanto, non stabilisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di rilascio ed il preavviso può essere attuato anche con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi in tal caso disporre il rilascio per un'epoca che faccia salvo il semestre (decorrente dall'atto stesso) a favore del conduttore. ( V 4449/85, mass n 441907; ( V 7412/83, mass n 432010; ( Conf 6595/84, mass n 438142; ( Conf 7412/83, mass n 432010; ( Conf 6478/82, mass n 424115).*
L'emigrato che intenda trasferirsi in patria, ovvero che si è trasferito in patria, in base al disposto dell'art. 61 legge 27 luglio 1978 n. 392 può far valere la propria necessità di disporre per propria abitazione dell'immobile locato, ed il termine relativo all'Esercizio del recesso è ridotto ad un anno dalla data dell'acquisto, anche a titolo di liberalità. Detto termine di recesso si pone come condizione dell'Azione e, per il principio generale dell'economia dei giudizi, può utilmente decorrere in corso di causa. ( V 1520/84, mass n 433606; ( V 4255/83, mass n 429187).*
In tema di procedura di rilascio di immobili urbani, l'ordinanza di rilascio a definizione del giudizio è prevista dall'art. 30, quarto comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, per la sola ipotesi in cui il convenuto compaia in udienza e dichiari di non opporsi alla domanda; pertanto, allorché il convenuto rimanga contumace, il giudice è tenuto a proseguire il giudizio, verificando la sussistenza della fondatezza della domanda e pronunciando sentenza, salva la possibilità di emettere, su istanza di parte e nell'Esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione dell'opportunità ordinanza provvisoria in corso di causa, a norma dell'art. 30 ultimo comma della norma citata; (ordinanza per sua natura suscettibile di conferma o di revoca in occasione della pronuncia della sentenza). ( V 6595/84, mass n 438141; ( V 1777/83, mass n 426625; ( V 1124/82, mass n 419001; ( V 6440/81, mass n 417259).*