Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11552
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOMENICI FRANCESCO nato a LIVORNO il 03/12/1963 avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, C A che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. t RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. F D ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/10/2021 del Tribunale di Livorno che l'ha dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 256, commi 1, lett. a), e 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A), e 674 cod. pen. (capo B), e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il concorso formale di reati, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.100 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo, che riguarda il capo A, deduce l'erronea applicazione dell'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, osservando che il Tribunale ha erroneamente applicato le disposizioni riguardanti i rifiuti alle materie prime secondarie. Ed invero, afferma, nell'autorizzazione presente in atti le disposizioni riguardanti le modalità di stoccaggio riguardano non le MPS (come affermato dal Tribunale), ma i rifiuti. L'autorizzazione, inoltre, esplicitamente attribuiva all'operatore la facoltà discrezionale di miscelare tra loro i rifiuti da costruzione e demolizione al fine di produrre una materia prima secondaria più aderente alle richieste granulometriche relative all'impiego cui la materia era destinata. Erra, dunque, il Tribunale allorquando imputa al ricorrente di non aver correttamente stoccato le MPS che non sono rifiuti. 1.2.Con il secondo motivo, che riguarda il capo B, deduce il vizio di motivazione nella sua triplice declinazione della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Lamenta che la propria condanna si fonda solo ed esclusivamente sulla valutazione sensoriale dei vicini che avevano criticato l'eccessiva presenza di polveri e il relativo disagio, traendone la conclusione della loro intollerabilità. Sostiene, al riguardo, che nel caso di specie si trattava di polveri non convogliate ma diffuse che non potevano essere completamente eliminate perché insite nella tipologia di lavoro. Proprio per questo motivo l'autorizzazione prevedeva il contenimento delle polveri attraverso sistemi di bagnatura e il monitoraggio del vento mediante anemometro. Sicché il Giudice non poteva trarre dalle conseguenze riferite dai vicini automatiche conclusioni sull'integrazione del reato di cui all'art. 674 cod. pen.
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