Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/08/2004, n. 15864
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In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia stato affidato dal comune in concessione, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario va individuata non in relazione alla sede del comune concedente, bensì alla sede del concessionario, atteso che questi subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione del predetto atto impositivo.
Testo completo
M IN NOME DEL PO1 58 64/ 04 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V GI Presidente R.G.N. 26982/02 Cron.26724 M Rel. Consigliere Dott. E Consigliere Dott. S D CRE Rep. Dott. A D B Consigliere Ud. 19/03/04 ConsigliereDott. G B ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI SL, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONTE VERDE 15, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo difende, giusta procura a margine; ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMAPETRILLO GIUSEPPE, VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso lo studio dell'avvocato M B, difeso dall'avvocato E C, giusta procura in calce; 2004 controricorrente 674 avversO la sentenza n. 135/02 della Commissione -1- tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 04/06/02; 3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/04 dal Consigliere Dott. E M; udito ilper ricorrente, AMBRUOIl'Avvocato (con delega), che si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P P M C che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 -2- Ric .n. 26982.02 Ud.19.3.04 FATTO La D.A.R.T.I. srl, concessionaria per il Comune di San Martino Valle Caudina( Av) del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, notificava a Giuseppe Petrillo avviso di accertamento per l'anno 1997 per avere detto contribuente omesso di pagare tale imposta pur essendo titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune per un box destinato a vendita di calzature. Giuseppe Petrillo impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Caserta, contestandone il presupposto per essere stato detto suolo occupato fin dal 1996 da terzi per un cantiere edile. Resisteva la D.A.R.T.I. srl, eccependo l'incompetenza territoriale della C.T. adita essendo il Comune di San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino. La C.T. accoglieva il ricorso e riteneva infondata l'eccezione pregiudiziale, sostenendo che "la legittimazione dell'Ente pubblico territoriale rileva esclusivamente in relazione ai provvedimenti istitutivi della tassa e delle tariffe". La C.T.R. della Campania respingeva il gravame proposto dalla D.A.R.T.I. srl, confermando la pronuncia di primo grado,, ritenendo che proprio l'art.4 d.lgs. n. 546/1992, evocato dall'appellante, attribuiva la competenza alla C.T.P. di Caserta, avendo la società concessionaria del servizio sede in quella città. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la D.A.R.T.I. srl sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Giuseppe Petrillo. DIRITTO Con l'unica doglianza parte ricorrente lamenta l'incompetenza territoriale della C.T.P. di Caserta con violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs.n.546/1992 per non avere tenuto conto le Commissioni tributarie che il concessionario ai sensi dell'art 25, comma terzo, d.lgs. n. 507/1973 "subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio" e, pertanto, 676 1 04 essendo in presenza di una concessione traslativa di pubbliche funzioni ed essendo, quindi, il concessionario un delegato ed un "alter ego" del Comune concedente, le controversie instaurate dai contribuenti relative ad atti attraverso i quali viene esercitata la pubblica funzione sono di competenza degli organi giurisdizionali che hanno sede nella circoscrizione dell'Ente pubblico di riferimento. Sostiene, inoltre, la D.A.R.T.I. sri che la C.T.R. è incorsa nell'errore di ritenere che i concessionari di cui fa menzione l'art. 4 d.lgs n. 546 ed alla cui sede è riferita la competenza territoriale fossero quelli iscritti nell'albo di cui all'art.32 d.lgs. n. 507/1973, mentre tale disposizione si riferisce unicamente ai soggetti delegati alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali degli Enti pubblici già disciplinati dal DPR n. 43/1988, successivamente abrogato dalla riforma della riscossione attuata con i decreti legislativi nn. 37, 46 e 112 del 1999. Il ricorso è infondato. Nei procedimenti tributari la distribuzione della competenza fra le diverse Commissioni tributarie provinciali si effettua in base al criterio territoriale;queste sono competenti a giudicare delle controversie sorte a seguito di impugnazione da parte del contribuente di uno degli atti indicati nell'art.19 d.lgs. n. 546/1992 o promosse per conseguire il rimborso di somme ritenute indebitamente versate ad uffici tributari del Ministero delle finanze o di enti locali o di concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella circoscrizione delle Commissioni stesse, circoscrizioni corrispondenti al territorio della rispettiva provincia. In ordine a tali ultimi soggetti, corrisponde al vero quanto evidenziato da parte resistente che la normativa tributaria prevede due tipi di concessionari, l'uno facente parte dell'organizzazione statale periferica del servizio statale di riscossione, disciplinato dal DPR N. 43/1988 ed i cui soggetti possono essere, per espressa previsione legislativa, solo aziende ed istituti di credito di cui л е all'art. 5, lett. a), b), c), d) ed e) R.D.L. n. 375/1936, casse rurali ed artigiane di cui alla lett.f) st. art., aventi un patrimonio non inferiore ad un miliardo e speciali sezioni autonome delle stesse, nonché 2 società per azioni e società cooperative con determinati requisiti, ed un altro relativo a quei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 32 D.Lgs n. 507/1973 (articolo successivamente abrogato con decorrenza I° gennaio 1998 dall'art.53, comma quarto,d. lgs. n.446/1997) che possono essere soggetti di concessione per l'accertamento e la riscossione per i tributi comunali. Tuttavia, pur se come afferma la società D.A.R.T.I., dai lavori parlamentari e da risoluzioni diramate dal Ministero delle finanze dovrebbe ricavarsi che i concessionari di cui fa menzione l'art. 4 cit. sono solo i soggetti delegati di cui al DPR n. 43/ 1988, la generica statuizione di detta disposizione fa propendere per l'interpretazione data dalla C.T.P. di Caserta e confermata dalla C.T.R. della Campania, avvalorata anche dal generale principio statuito dal codice di procedura civile, applicabile anche al processo tributario( art. 1 d.lgs. n. 546/1992), che la competenza territoriale del giudice adito è quella del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio se persona fisica o ha la sede se persona giuridica;inoltre, le risoluzioni e le circolari ministeriali non sono vincolanti ne' per i contribuenti ne' per i giudici, ne', infine, costituiscono fonte di diritto (cass. civ. sent. n. 11931/1995). Naturalmente occorre precisare che la legittimazione passiva dei concessionari è sussistente con riferimento agli atti di riscossione da questo direttamente promanati e quando i motivi fatti valere in giudizio riguardino esclusivamente profili di irregolarità formale o procedurale imputabili al concessionario, non ha invece alcuna legittimazione quando la controversia attenga a questioni sostanziali involgenti il rapporto d'imposta, il contraddittore allora sarà soltanto l'ufficio o l'ente impositore, con la conseguenza che la competenza territoriale della Commissione tributaria adita sarà definita in relazione all'ubicazione territoriale di quest'ultimi. ; Nelle ipotesi in cui, poi, siano devolute alla cognizione delle Commissioni tributarie delle controversie riguardanti l'imposta di pubblicità e il diritto di pubbliche affissioni o la TOSAP, come nella specie, la legittimazione passiva del concessionario può estendersi anche ai giudizi inerenti al modo di essere dell'obbligazione tributaria ogni qual volta l'ente locale abbia affidato in concessione 3 tanto il servizio di accertamento che quello di riscossione delle suddette imposte per come previsto dagli artt. 25 e 52 d.lgs. n. 507/1993 e ciò perché una volta che l'ente locale tramite l'atto di concessione si sia spogliato di determinate competenze come nel caso di appalto degli stessi servizi, il concessionario o l'appaltatore subentra nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti, sicché questi non sono più semplici esattori delle imposte ma gestiscono, con tutti i diritti e gli obblighi del Comune, l'intero servizio ad esse attinente. Da ciò discende la naturale conseguenza che nel caso in cui il servizio perl'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità o della TOSAP sia dal Comune affidato in concessione, la competenza territoriale a conoscere dell'azione di ripetizione di indebito si determina non in base alla sede del Comune, ma a quella del concessionario, giacché questi subentra nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto che ha la legittimazione a resistere all'impugnazione di un atto di accertamento od alla domanda di chi, avendo versato somme a titolo di imposta, ne chieda la restituzione assumendole non dovute ( cass.civ. sent. n. 4081/1988 ). Tutto ciò premesso, poiché nella specie il contribuente ha impugnato un atto di accertamento eseguito e notificatogli dalla società D.A.R.T.I. srl, concessionaria per il Comune di San Martino Valle Caudina( Av) del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, con sede in Caserta, la competenza territoriale della relativa controversia va individuata in relazione alla sede della società concessionaria e non in relazione all'ubicazione del Comune concedente, per cui giustamente il contribuente Petrillo Giuseppe ha adito la C.T.P. di Caserta e non quella di Avellino. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese vanno compensate, sussistendo giusti motivi.