Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 08146

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 08146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08146
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3 2299 del ruolo generale dell’anno 201 8 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- r icorrente -

contro

SO.GE.A.AL. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del Oggetto: imposte dirette ed iva - costi indeducibili - iva non detraibile – condono - controricorso, dall’Avv. F P, presso il cui studio in Roma, via Panama, n. 95, è elettivamente domiciliata;
- c ontroricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 339/8/2017, depositata in data 4 ottobre 2017;
udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 24 novembre 202 2 dal Consigliere G T;
udito il P ubblico Ministero , in persona del Sostituto P rocuratore Generale Dott. M V, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositatecon le quali aveva chie sto di accogliere il primo e secondo motivo di ricorso in riferimento agli avvisi di accertamento anni di imposta 2003 e 2004, inammissibili i restanti motivi, e di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia con riguardo agli avvisi di/accertamento relativi alle altre annualità di imposta;
udito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. D G P e per la società l’Avv. F P.

Fatti di causa

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla Società di Gestioni Aeroporto Alghero s.p.a. degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1999 al 2004, con conseguente irrogazione di sanzioni,con i quali aveva contestato la non deducibilità di taluni costi, la non deducibilità degli ammortamenti, la non detraibilità dell’iva in relazione a tutte le fatture di costi non inerenti e non documentati, l’indebito utilizzo dei costi non inerenti e non documentati anche ai fini Irap;
avverso gli avvisi di accertamento la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari, avendo ritenute legittime le pretese solo relativamente a taluni costi e relativamente a talune pretese non espressamente impugnate e divenute definitive, rideterminando, di conseguenza, le sanzioni;
avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che i costi erano stati effettivamente sostenuti,in quanto documentati , ed erano inerenti, e, inoltre, con riferimento ai rilievi iva, che il recuper o era illegittimo poiché derivante da violazioni di natura formale che non incidevano sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazioneaffidato a cinque motivi di censura , cui ha resistito la società depositando controricorso. La società ha quindi depositato un’istanza del 10 marzo 2022 con la quale ha documentato di avere proposto domanda di definizione agevolata della presente controversia provvedendo, altresì, ai relativi pagamenti. L’Agenzia delle entrate ha depositato un’istanza di fissazione dell’udienza per intervenuto condono parziale, in particolare ha evidenziato che le domande di condono erano risulta t e regolari ad eccezione di quelle relative agli anni 2003 e 2004. Con riferimento a queste ultime, in particolare, ha prod otto i provvedimenti di diniego della domanda di definizione agevolata da i quali si evince che l e ragion i de i suddett i dinieg hi erano fondati sulla circostanza che, per le suddette annualità , la società aveva già proposto una precedente domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e che era stat a già depositat a presso la segreteria della Commissione tributaria regionale la comunicazione di regolarità della definizione delle liti con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere , sicch é non potevano rientrare nel campo di applicazione della previsione di cui all’art. 6, d.l. n. 119/2018 i rapporti tributari e le liti che avevano già usufruito di un precedente condono. La società ha quindi depositato una nota, seguita da successiva memoria illustrativa, con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione delle liti per ciascuna annualità e che, per mero errore, ha ricompreso anche nella domanda di definizione agevolata di cui al d.l. 119/2018, le annualità 2003 e 2004, già oggetto di precedente condono. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. T B, ha depositato leproprie conclusioni scritte. Ragioni della decisione Ai fini della definizione della presente controversiasi ritiene di dovere esaminare prioritariamente e con valore assorbente il quinto motivo di ricorsocon il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 39, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 46, comma primo e secondo, d.lgs. n. 546/1992. Evidenzia la ricorrente che,nelle more del giudizio di appello, la società aveva presentato, per gli anni di imposta 2003 e 2004, una regolare domanda di definizione della lite, ai sensi dell’art. 39, d.l. n. 98/2011, versando quanto dovuto, e che l’Agenzia delle entrate, fatte le opportune verifiche, aveva chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alle suddette annualità. Deduce, quindi, che il giudice del gravame, pur avendo dato atto, in sentenza, dell’avvenuto deposito delle richieste di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per le suddette annualità, ha deciso nel merito con riferimento a tutte le annualità oggetto dell’originaria controversia, senza avere, invece, dichiarato la cessazione della materia del contendere nei sensi di quanto specificamente richiesto dalla ricorrente. Lamenta, quindi, che il giudice del gravame ha omesso di pronunciare la cessazione della materia del contendere relativamente alle annualità per le quali la società aveva presentato regolare domanda di definizione della lite. Il motivo è fondato. Va osservato che risulta dalla stessa sentenza che la società aveva presentato in appello, per gli anni di imposta 2003 e 2004, una regolare domanda di definizione della lite, ai sensi dell’art. 39, d.l. n. 98/2011, e che la stessaAgenzia delle entrate aveva chiesto, una volta accertata la regolarità della domanda, di dichiararela cessazione della materia del contendere relativamente allesuddette annualità. Il giudice del gravame, quindi, avrebbe dovuto dare atto della sopravvenuta causa di cessazione della materia del contendere per intervenuta domanda di definizione agevolata per le annualità 2003 e 2004mentre, non correttamente, ha ritenuto di dovere pronunciare nel merito, con una pronuncia che ha avuto riguardi a tutte le ragioni di pretesa oggetto di controversia. Questa considerazione, peraltro, ha rilievo anche ai fini della valutazione della ulteriore questione della regolarità della successiva domanda di condono proposta dalla società ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018. A tal proposito, va dato atto, in primo luogo, che l’Agenzia delle entrate ha chiesto di dichiarar e la cessazione parziale de lla materia del contendere per essere intervenuta domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, per tutte le annualità, ad eccezione di quelle relative agli anni di imposta 2003 e 2004, non suscettibili di condono in quanto già oggetto di precedente condono.Tuttavia, la documentazione prodotta consente di estendere la dichiarazione di estinzione del giudizio anche relativamente alle suddette annualità 2003 e 2004. Quel che rileva, ed assume valore decisivo, è la circostanza che, con riferimento alle suddette annualità, la stessa Agenzia delle entrate, a fondamento degli atti di diniego, ha dato atto delfatto che le precedenti domande di condono, proposte per gli anni 2003 e 2004, erano risultate regolari ed essa stessa, dinanzi al giudice del gravame, aveva richiesto la cessazione della materia del contendere. Tale profilo, come visto, è stato ribadito con il quinto motivo di ricorso con il quale la stessa Agenzia delle entrate ha evidenziato che il giudice del gravame, già in sede di appello, avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alle annualità 2003 e 2004, essendo le stesse risultante regolari. La circostanza che, dunque, la società ha riportato anche le suddette annualità nella domanda di definizione agevolata proposte ai sensi del d.l. n. 119/2018, non muta la sussistenza del fatto estintivo della pretesa maturato in forza della precedente domanda di definizione proposta ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. Ne consegue che, con riferimento alle annualità 2003 e 2004, la domanda di definizione agevolata, proposta ai sensi dell’art. 39, d.l. n. 98/2011, ha comportato la cessazione della materia del contendere relativamente alle pretese ad esse relativa;
con riferimento alle altre annualità, la medesima conseguenza deriva dalla successiva presentazione della domanda di definizione agevolata proposta ai sensi del d.l. n. 119/2018. L’accoglimento del quinto motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti gli anni di imposta per i quali sono stati emessi gli avvisi di accertamento, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
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