Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1042

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1042
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con la sentenza n. 756/6/17, depositata il 10/5/2017, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (CTR), rigettava l'appello proposto dalla G.E.I. Spa - società operante nel campo della produzione di semilavorati alimentari per gelato, pasticceria ed aromi - e, per l'effetto, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento TIA relativo agli anni 2010, 2011 e 2012 emesso dal S.O.G.E.T. Spa quale concessionaria del Consorzio di Bacino 16 di cui era parte il Comune di Settimo Torinese.

La CTR nel confermare la sentenza impugnata rilevava che correttamente i giudici di prima istanza avevano ritenuto l'attività svolta dalla contribuente come rientrante nella "categoria 20" industria del regolamento comunale e, pertanto, differentemente da quanto ritenuto dalla G.E.I. Spa , soggetta al pagamento della quota "fissa" della TIA.

2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.



3. La SO.G.E.T. Spa , ha depositato controricorso.



4. Il Consorzio Bacino 16 non si è costituito.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del Regolamento del Comune di Settimo Torinese, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 53 e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 , per non aver la CTR rilevato il difetto di potere impositivo in capo alla SO.G.E.T. Spa - società delegata dal Consorzio di Bacino di cui faceva parte l'ente territoriale all'accertamento e riscossione dei tributi - con conseguente nullità dell'avviso di accertamento notificato.



2. Con il secondo motivo, la contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 , della L. n. 549 del 2995, art. 1, comma 87, del D.Lgs. n. 507 del 1993 , art. 71, comma 2 bis, per non avere la CTR dichiarato la nullità dell'atto impugnato in carenza dell'indicazione del responsabile del procedimento.



3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 del Regolamento del Comune di Settimo Torinese e dell' art. 5 Reg. CE n. 852 del 2004 , per non avere la CTR ritenuto l'attività svolta dalla ricorrente (lavorazione prodotti alimentari semilavorati) esente dal pagamento della TIA (sia per la quota fissa che per quella variabile). In proposito assumerebbe rilievo il piano di recupero dei rifiuti prodotti dalla contribuente (speciali non pericolosi) di cui si occupavano due ditte esterne, senza alcun conferimento di rifiuti in regime di privativa comunale.



4. Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 12, lett. d) del Regolamento comunale, nonchè l'illegittimità dell'art. 6 cit. in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 , di cui, per gli effetti, viene chiesta la disapplicazione.

La ricorrente lamenta che, in violazione delle norme sopra indicate e del dovere di disapplicazione dell'art. 6 cit., la CTR ha ritenuto soggetti a TIA i rifiuti non assimilabili prodotti.



5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e) , del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3 , e art. 21, comma 2, lett. g) ;
del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 , e art. 68 , nonchè l'illegittimità dell'art. 6 del Regolamento Comunale del Comune di Settimo Torinese. Lamenta, altresì, la ricorrente la violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , per omesso esame su fatto decisivo non avendo la CTR motivato circa la non assimilabilità dei rifiuti.



6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione dell'art. 10 del Regolamento Comunale del Comune di Settimo Torinese, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 , e della 13-8cd3-55e2-b3a1-451bce5080e7::LR5F095B61BC79F2FB6B22::2005-06-17" href="/norms/laws/itatextsyne8u6qvfa6qt/articles/itaarta35est614e5nat?version=b7a05c13-8cd3-55e2-b3a1-451bce5080e7::LR5F095B61BC79F2FB6B22::2005-06-17">L. n. 212 del 2000, art. 10 , quanto all'applicazione delle sanzioni;
nonchè la violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 per omesso esame su fatto decisivo.

Con la presente censura viene cassata la sentenza della CTR nella misura in cui ha respinto la subordinata richiesta di annullamento delle sanzioni e degli interessi, assumendo all'uopo rilievo la buona fede della contribuente per come risultava dal riscontro da essa fornita ad analogo procedimento avviato dall'ente comunale per l'anno 2005 e conclusosi senza l'emissione di alcun atto di accertamento;
buona fede che risultava anche da successive comunicazioni fatte all'ente territoriale e afferenti sempre lo smaltimento dei rifiuti di cui la CTR non aveva dato conto.



7. Il primo motivo non è fondato.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5 , rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" prevede che i regolamenti da essi adottati, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati a diversi criteri tra i quali quello secondo cui qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, prevedendo il successivo art, 53 che presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

In particolare, l'art. 52, comma 5, lett. b) prevede che "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1".

In conclusione, qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 cit. che, come indicato, regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario. Allo stesso modo il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, ai commi 9 e 13 attribuiscono il potere-dovere al soggetto terzo gestore, cui sia stato affidato il servizio di riscossione in forza di convenzione con il comune, di applicare la relativa tariffa e, dunque, di procedere al relativo accertamento.

Tali principi sono richiamati nell'art. 4 del Regolamento comunale del Comune di Settimo Torinese, per come riportato dalla ricorrente, assumendo all'uopo rilievo l'espressa indicazione in esso contenuto al disposto di cui all'art. 52 cit. e all'art. 49 cit. laddove viene previsto che la gestione del servizio viene effettuata dal Consorzio tramite apposito soggetto individuato ai sensi delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Alla luce del riportato quadro normativo, risulta evidente che la società controricorrente risulta essere pienamente legittimata all'attività di accertamento e riscossione del tributo in esame.



8. Il secondo motivo non è fondato.

La censura si fonda sulla mancata indicazione nell'atto impugnato del responsabile del procedimento, con conseguente sua nullità.

La ricorrente nel rilevare che nell'atto accertamento vi era "in calce indicato il funzionario responsabile (...) con richiamo alla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87 e ad un non meglio precisato provvedimento dirigenziale n. 3 del 14.12.2011 (...), evidenziava che una tale ritenuta equivalenza tra "funzionario responsabile" e "responsabile procedimento" non aveva alcun fondamento normativo nè ermeneutico" (pag. 8 ricorso).



8.1 In primo luogo, va osservato che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalle norme indicate dalla ricorrente a pena di nullità, poichè tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter , convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 , applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 ( Cass., Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010 ). E' escluso, dunque, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'avviso di accertamento impugnato ne abbia determinato la nullità. (Cass. n. 11856 del 2017 Rv. 644115 - 01).

Ed invero, il legislatore valorizza il requisito della sottoscrizione degli atti impositivi, mediante precisa individuazione dei soggetti all'uopo legittimati, assumendo in questa sede rilievo la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162 , (legge Finanziaria per il 2007). Questa disposizione, nell'introdurre una vera e propria novella alla disciplina dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso da parte degli enti locali, mediante la previsione di forme vincolate, assimilabili a quelle prescritte per altri provvedimenti impositivi tipici, finalizzati al prelievo tributario erariale, esige che la sottoscrizione degli avvisi in questione sia apposta "dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo". A sua volta, la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87 , con specifico riferimento "agli atti di liquidazione e di accertamento" dei tributi locali, stabilisce che la firma autografa "è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati", prescrivendo, al contempo, che "il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale". Per la validità formale degli avvisi di accertamento è, dunque, sufficiente l'indicazione del "funzionario responsabile del tributo";
assumendo all'uopo rilievo il disposto dell'art. 1, comma 87, cit..

Nella specie, l'indicazione nell'atto impugnato del "Funzionario Responsabile" con richiamo alla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87 , ed al provvedimento dirigenziale n. 3 del 14.12.2011 (cfr. ricorso pag. 8) consente di affermare l'assenza del lamentato vizio dell'atto impugnato.

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