Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/01/2011, n. 392
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Il principio secondo il quale le controversie tra privati non possono essere assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti sia una società a responsabilità limitata a partecipazione comunale, in quanto tale partecipazione non muta la natura di soggetto privato della società e il rapporto di assoluta autonomia con l'ente territoriale, non essendo al soggetto pubblico consentito di incidere unilateralmente sullo svolgimento dell'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo di avvalersi degli ordinari strumenti privatistici previsti dal diritto societario da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Primo Presidente f.f. -
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2606/2010 proposto da:
FALLIMENTO NUOVO MILLENNIO S.R.L., in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell'avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FASANELLA Domenico, per delega a margine del ricorse;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, CENTRA S.R.L.;
- intimati -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 849/2006 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 15/05/2006 e la n. 1434/2009 dei TRIBUNALE AMMINISTRATIGO REGIONALE di BARI, depositata il 11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'Avvocato Maria SARACINO per delega dell'avvocato Domenico Fasanella;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.1.2004, la Centra s.r.l. proponeva opposizione davanti al tribunale di Foggia avverso il di. n. 781/2003 con cui le era stato intimato di pagare la somma di Euro 110.092,00 in favore della Nuova Millenio s.r.l.. Tale somma era stata richiesta quale contributo previsto dal contratto tra l'opponente, concessionaria del servizio di trasporto pubblico, ed il Comune di S. Giovanni Rotondo in percentuale sugli utili, per i servizi offerti da tale ente concedente. Il Comune aveva successivamente costituito una società mista, denominata Nuovo Millennio s.r.l., a cui aveva ceduto tale credito;
il credito veniva soddisfatto fino all'1.6.2003;
successivamente i pagamenti venivano interrotti, donde la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente. Si costituiva la convenuta Nuovo Millennio s.r.l., che eccepiva il difetto di giurisdizione.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza depositata il 15.5.2006, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'AGA. La causa