Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 35437
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Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di trascrizione, da parte dell'ufficiale di Stato civile, della sentenza straniera di adozione di una minore, cittadina statunitense, da parte di una coppia di cittadini italiani naturalizzati statunitensi, non uniti da vincolo coniugale).
Sul provvedimento
Testo completo
Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 11820/2023 Numero sezionale 5269/2023 Numero di raccolta generale 35437/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE Presidente FRANCESCO ANTONIO PRIVATO GENOVESE Ud.29/11/2023 PU Consigliere CLOTILDE PARISE LAURA TRICOMI Consigliere Consigliere-Rel. GIULIA IOFRIDA Consigliere GUIDO MERCOLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11820/2023 R.G. proposto da: B.F. B.S. domiciliati ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato BONARDI CHIARA (BNRCHR69B62E333]), -ricorrente-
contro
SINDACO DEL COMUNE DI MILANO, -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2137/2022 depositato il 03/04/2023. Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 11820/2023 Numero sezionale 5269/2023 Numero di raccolta generale 35437/2023 Udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 29/11/2023 dal Data pubblicazione 19/12/2023 Consigliere GIULIA IOFRIDA. Sentito il Pubblico Ministero, Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Sentito per i ricorrenti l'avvocato Chiara Bonardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Milano, con decreto n. cronol. 886/2023, pubblicato il 3/4/2023, ha respinto il ricorso proposto da B.F. B.S. in proprio e quali genitori esercenti la e responsabilità genitoriale sulla minore B.C. nei confronti del Sindaco del Comune Milano, nella qualità di Ufficiale di stato Civile e di ufficiale di Governo, ex art.67 1.218/1995, al fine di sentire riconoscere in Italia gli effetti della sentenza di adozione della minore B.C. - 45pronunciata, in data 15/12/2017, dal Tribunale distrettuale Distretto Giudiziario della Contea di Bexar - Texas - USA, a fronte del diniego opposto dall'Ufficiale di Stato civile alla relativa trascrizione (per non essere «rispettati i requisiti previsti dall'art.31 co 2 o dagli artt. 29-36 commi 1,2, e 3, poiché i ricorrenti, che non risultano legati da vincoli di matrimonio, non hanno ottenuto l'idoneità all'adozione internazionale ai sensi dell'art. 29 bis, né hanno seguito il percorso adottivo indicato dagli artt. 29-36 commi 1, 2 e 3 legge citata...>>). In particolare, la Corte territoriale ha osservato che: a) alla luce dell'art. 41 della L. n. 218/1995 (che così dispone: (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione) 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori)»>, solo le adozioni c.d. «interne≫ pronunciate da Stati nei confronti di cittadini non italiani, possono essere riconosciute 2 di 13 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 11820/2023 Numero sezionale 5269/2023 Numero di raccolta generale 35437/2023 secondo il disposto delle citate norme D.I.P (L. 31.05.1995, n. Data pubblicazione 19/12/2023 218);
b) nel caso di specie, l'adozione è stata compiuta da cittadini (anche) italiani nei confronti dei quali deve essere applicata la disciplina in vigore nella Repubblica italiana, e in particolare l'art. 36 della legge n. 184/1983, trattandosi di cittadini italiani (asserita mente) residenti e dimoranti all'estero da più di due anni al momento della pronuncia di adozione della quale oggi chiedono il riconoscimento, non risultando che la cittadinanza originaria italiana dei richiedenti (avendo essi acquisito quella statunitense successivamente) sia mai stata da loro rinunciata ai sensi della L. 91/1992, art. 11;
c) l'art. 19, 2° co., della legge D.I.P. fissa il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione delle relative norme, se una parte possiede la cittadinanza italiana questa prevale sulle eventuali altre di cui essa sia in possesso con quella italiana concorrenti. B.F. e B.S. inAvverso la suddetta pronuncia, proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore B.C. propongono ricorso per cassazione, notificato il 4/6/2023, affidato a tre motivi, nei confronti del Sindaco del Comune Milano, nella qualità di Ufficiale di stato Civile e di ufficiale di Governo (che non svolge difese). Il P.G. ha depositato memoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 41 L.218/1995, 36 . 184/1983, 19 1.218/1995, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, in presenza di adottanti che, in aggiunta alla cittadinanza del Paese in cui è avvenuta l'adozione, hanno conservato la cittadinanza italiana, il riconoscimento della sentenza straniera di adozione interna sia regolato dall'art. 36 1.184/1983 e che resti preclusa la procedura di riconoscimento 3 di 13 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 11820/2023 Numero sezionale 5269/2023 Numero di raccolta generale 35437/2023 relazione agli automatico, ex art.41, comma primo, c.p.c., in Data pubblicazione 19/12/2023 artt.64,65 e 66 L.218/1995 e all'art.67 stessa legge;
b) con il secondo motivo, l'omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo ai fini del giudizio, l'errore di percezione e/o violazione r/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto non provata la stabile residenza nello Stato di adozione che risultava dai certificato di residenza AIRE allegati al ricorso introduttivo;
c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3,6,8 e 21 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia fanciullo, nonché violazione dell'art.8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, con riferimento all'interpretazione data dalla Corte d'appello sul regime di diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento della sentenza di adozione che confligge con il superiore interesse del minore al rispetto dei legami familiari formatisi nello stato di provenienza.
2. La prima censura è fondata.
2.1. Come rileva anche il P.G., il punto dirimente è rappresentato dalla preliminare verifica se, nel caso esaminato, si verta o meno in un'ipotesi di adozione internazionale. L'adozione internazionale è disciplinata dal Titolo III, I. 184/1983 (artt. da 29 a 39-ter), come modificato a seguito della Convenzione de L'Aja, 29.5.1993, ratificata con I. 31.12.1998, n. 476. L'art. 2 Convenzione, definisce l'adozione internazionale, stabilendo i propri limiti di applicabilità. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d'origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine. 4 di 13 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registra generale 11820/2023 Numero sezionale 5269/2023 In sostanza, l'adozione internazionale comporta lo sradicamento Numero di raccolta generale 35437/2023 del minore dallo Stato di origine ed essa è