Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/12/2019, n. 33235

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/12/2019, n. 33235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33235
Data del deposito : 16 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 20207/2015 proposto da: Pdm Spa, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

XX

Settembre 3, presso lo studio dell'avvocato S B N, rappresentata e difesa dall'avvocato T L, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

Curatela Del Fallimento Pdm Spa, in persona del curatore fallimentare G P, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Della Vittoria 5, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato T L G, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - nonche'

contro

Laminazione Sottile Spa;
- intimato- avverso la sentenza n. 1081/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2019 da

FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 14 luglio 2015, la Corte d'Appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla PDM s.p.a. in liquidazione, società dichiarata fallita all'esito della revoca del concordato preventivo disposta dal Tribunale, a norma dell'art. 173 legge fall., in conseguenza del pagamento da parte della predetta società di debiti pregressi all'apertura del concordato e della concessione di dilazione di pagamenti ad otto debitori, atti ritenuti effettuati in frode ai creditori. La Corte d'Appello ha ritenuto che la circostanza che né i descritti pagamenti né le dilazioni fossero stati autorizzati, a prescindere che integrassero o meno atti di straordinaria amministrazione, dava luogo ad una causa di improcedibilità del concordato preventivo, essendo la preventiva autorizzazione necessaria per valutare l'idoneità degli atti ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, non potendo, peraltro, tale valutazione essere compiuta a posteriori. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la PDM s.p.a. in liquidazione affidandolo ad un unico articolato motivo. La curatela del fallimento PDM s.p.a in liquidazione si è costituita in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza, l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione, rispettivamente, all'art. 360 comma 1° n. 3,4 e 5 cod. proc. civ. E' stato, inoltre dedotto l'omesso esame di documentazione rilevante ai fini decisori, l'illogicità, l'ingiustizia manifesta e violazione del giusto processo. Lamenta, in primo luogo, la ricorrente che la sola circostanza del pagamento di debiti pregressi non comporta assolutamente ed indefettibilmente la sanzione del fallimento, dovendosi distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, accertamento che i giudici di merito hanno omesso.Con riferimento al pagamento delle bollette di fornitura di energia elettrica, evidenzia che il loro mancato pagamento avrebbe determinato il distacco e l'interruzione della fornitura con gravi conseguenze per la debitrice. Quanto al pagamento delle spese legali a favore dell'avv. Rinella - per l'ammontare irrisorio di C 2.000,00 - si era trattato di atto che non aveva comportato un effettivo esborso da parte della PDM, inerendo a spese legali liquidate in una sentenza favorevole alla PDM e regolarmente pagate dalla controparte soccombente. Espone, inoltre, la ricorrente che i pagamenti sopra descritti non necessitavano di autorizzazione in quanto coerenti con le percentuali previste nel piano concordatario nonché produttivi di maggiori utilità per i creditori. Si trattava di atti di ordinaria amministrazione, come tali inidonei a frodare le ragioni dei creditori. Quanto alle rateizzazioni, espone la ricorrente che, come già chiarito in sede di reclamo, non vi era stato alcun accordo con i debitori ma solo contatti informali, rimasti tali, ma, sul punto, la Corte d'Appello non aveva reso alcuna motivazione, dando luogo ad una violazione del giusto processo. In ogni caso, anche queste dilazioni non integravano atti di straordinaria amministrazione, non essendo potenzialmente in grado di incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori.
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