Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2022, n. 27854

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I contratti di lavoro in somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato, "nei limiti di compatibilità", e dalla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine; quanto alla disciplina dei limiti di proroga del termine iniziale del contratto di lavoro, l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001, e, nel secondo periodo del medesimo comma, opera un rinvio al c.c.n.l. applicato dal somministratore disponendo che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con atto scritto ed il consenso del lavoratore, nelle ipotesi e per la durata prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal somministratore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2022, n. 27854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27854
Data del deposito : 22 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 24898/2017 Numero sezionale 1646/2022 Numero di raccolta generale 27854/2022 AULA 'A' Data pubblicazione 22/09/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 24898/2017 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 10/05/2022 PU Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24898-2017 proposto da: SS FI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI;

- ricorrente -

contro 2022 OPENJOBMETIS S.P.A.;
1646 - intimata - Numero registro generale 24898/2017 avverso la sentenza n. 256/2017 della CORTE Numero sezionale 1646/2022 Numero di raccolta generale 27854/2022 D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/09/2017 Data pubblicazione 22/09/2022 R.G.N. 69/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza 11 settembre 2017, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello di FI AI avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento della nullità dei plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi con Openjobmetis s.p.a., in difetto di specificazione delle concrete esigenze produttive e per violazione del CCNL dei lavoratori somministrati in relazione alle proroghe, di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale effetto della nullità di apposizione del termine e di Numero registro generale 24898/2017 Numero sezionale 1646/2022 condanna della società alla riammissione in Numero di raccolta generale 27854/2022 Data pubblicazione 22/09/2022 servizio e al risarcimento del danno.

2. Come già il Tribunale, essa ha ritenuto la decadenza del lavoratore dall'impugnazione di tutti i contratti di somministrazione a tempo determinato anteriori agli ultimi due (rispettivamente decorrenti dal 15 luglio 2015 e dal 27 luglio 2015), per l'applicabilità dell'art. 32 l. 183/2010 anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato. La Corte bresciana ha inoltre escluso la configurabilità di un unico rapporto di lavoro, in assenza di una prestazione continuativa di attività tra un contratto e l'altro.

3. Quanto agli ultimi due, tempestivamente impugnati, essa ne ha rilevato la stipulazione in regime di acausalità, peraltro specificando il primo le ragioni del ricorso alla somministrazione e indicando il secondo il ricorrente alla stregua di soggetto svantaggiato;
e inoltre, il rispetto dei limiti di legge in relazione alle proroghe.

4. Con atto notificato il 18 ottobre 2017, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., mentre la società, ritualmente intimata, non ha svolto difese. Numero registro generale 24898/2017 Numero sezionale 1646/2022 5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a Numero di raccolta generale 27854/2022 Data pubblicazione 22/09/2022 norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso del rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 6 l. 604/1966 come modificato dall'art. 32 l. 183/2010, in relazione agli artt. 2966 c.c. e 24 Cost., per non avere la Corte territoriale esteso l'impugnazione stragiudiziale dei due ultimi contratti anche ai rapporti di lavoro precario anteriori, siccome succedutisi nel tempo con sostanziale continuità, con un intervallo comunque inferiore al termine di impugnazione stragiudiziale, quanto meno al contratto cessato il 15 maggio 2015, per la decorrenza di un termine inferiore ai centoventi giorni previsti dall'art. 32, terzo comma, lett. a) l. 183/2010, controvertendo le parti sulla (il)legittimità di apposizione del termine al contratto individuale di lavoro nel rapporto tra lavoratore e somministratore di manodopera, risultando eccessiva la compressione del diritto di difesa nell'imposizione al predetto di impugnazione dei singoli contratti alla scadenza. Numero registro generale 24898/2017 Numero sezionale 1646/2022 2. Esso è infondato. Numero di raccolta generale 27854/2022 Data pubblicazione 22/09/2022 3. In via di premessa, giova ribadire l'applicabilità dell'art. 32, comma 1bis l. 183/2010, introdotto dal d.l. 225/2010, conv. con mod. dalla l. 10/2011, per la previsione “in sede di prima applicazione” del differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, a tutti i contratti ai quali tale regime risulti esteso e riguardante tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 l. 304/1966;
sicché, con riguardo ai contratti a termine e ai contratti a termine in somministrazione, non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione ex novo del Numero registro generale 24898/2017 Numero sezionale 1646/2022 suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. Numero di raccolta generale 27854/2022 Data pubblicazione 22/09/2022 14 dicembre 2015, n. 25103;
Cass. s.u. 14 marzo 2016, n. 4913;
Cass. 6 maggio 2021, n. 12033;
con particolare riguardo all'applicabilità ai contratti in somministrazione già scaduti alla data del 24 novembre 2010: Cass. 8 febbraio 2016, n. 2420;
Cass. 27 marzo 2017, n. 7788).

3.1. Merita poi dare convinta continuità, non essendovi motivo per discostarsene, al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, la regola per la quale l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa (Cass. 21 novembre 2018, n. 30134). Né esso si pone in contrasto con il diritto dell'Unione quale fattore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma della direttiva 2008/104/CE, di ostacolo o impedimento alla "stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua Numero registro generale 24898/2017 Numero

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