Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2019, n. 16557

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2019, n. 16557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16557
Data del deposito : 20 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 5068-2014 proposto da: EQUITALIA CENTRO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE,

MAURIZIO

2019 CIMETTI giusta delega in calce;
1087

- ricorrente -

contro

LA MALFA MASSIMILIANO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 68/2013 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 01/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. M B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato MORETTI per delega dell'Avvocato CIMETTI che ha chiesto l'accoglimento e deposita n.2 cartoline A/R. L

ESPOSIZIONE DEI FAIITI DI CAUSA

1.M L M impugnava l'avviso di vendita del bene immobile di sua proprietà e la conseguente iscrizione ipotecaria disposta dall'Agenzia della riscossione, in ragione dell'omesso pagamento di 4 cartelle esattoriali relative a tributi erariali, contributi .previdenziali e contravvenzioni al c.d.s., assumendo, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e dell'intimazione di pagamento, nonché della stesa iscrizione ipotecaria. La CTP di Bologna rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la CTR dell'Emilia Romagna lo accoglieva sul rilievo che il contribuente aveva disconosciuto la conformità degli estratti di ruolo prodotti in copia agli originali non versati in atti, ritenendo che la concessionaria avesse operato in assenza di un valido titolo esecutivo. Ricorre la società Equitalia Centro, sulla base di quattro motivi per la •cassazione della sentenza n. 68/11/13 depositata 1'1.07.2013, emessa dalla, C.T.R. dell'Emilia Romagna. Il contribuente non si è costituito in giudizio. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo la concessionaria denuncia la violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/92 ex art. 360 n. 3) c.p.c, per avere il decidente omesso di pronunciarsi sul difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative alle violazioni del c.d.s. ed ai •contributi previdenziali, in ordine alle quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, restando attribuita al giudice tributario la giurisdizione in merito ai crediti di natura tributaria.

3. Con la seconda censura si lamenta la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4) c.p.c. per avere il giudicante ritenuto che il contribuente avesse disconosciuto la conformità delle copie della documentazione prodotta agli originali, nonostante il predetto si fosse limitato a contestare " la mancata produzione in giudizio degli originali, delle relate di notifica delle cartelle e " la non conformità a quanto espressamente richiesto afferente la documentazione versata in atti", lamentando che l'Agenzia della Riscossione non aveva prodotto le copie delle cartelle, delle intimazioni, della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e delle . relate ma solo copia degli estratti di ruolo formati dall'Agente della riscossione e fotocopie delle relazioni di notificazioni.

4. Con la terza censura si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2714, 2715, 2717, 2719 c.c. nonché dell'art. 14 L. n. 15/1968 e dell'art. 5 d.l. n. 669/96 e del D.M. n. 321/1999, per avere la Commissione di secondo grado ritenuto che le copie degli estratti di ruolo prodotte dal concessionario non avessero valenza probatoria, benché la concessionaria avesse prodotto le copie conformi agli originali con relativa sottoscrizione e timbro dell'Agente della Riscossione oltre all'asseverazione ex art. 5 cit., che in quanto .tali fanno piena prova dell'originale.

5. Con il quarto mezzo, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato discusso tra le parti, ex art. 360 n. 5) c.p.c., avendo il decidente erroneamente ritenuto che il contribuente avesse operato il disconoscimento e che avesse prodotto mere copie degli estratti anziché copie autentiche degli originali.
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