Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2007, n. 8363

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Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, le Sezioni unite hanno dichiarato - in relazione ad un'azione risarcitoria di alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per assunti danni riconducibili a comportamenti lesivi incidenti sulla loro progressione in carriera - la giurisdizione del giudice amministrativo anche in riferimento ad un atto di detto Istituto successivo al 30 giugno 1998 comportante l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di organizzazione rientrante nella fattispecie del citato primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione del giudice ordinario).

In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivo dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 del 1998), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti il periodo anteriore a tale data. Al riguardo, la predetta norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma settimo, del citato d.lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi nel senso che il riferito discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa vada riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico dell'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. (Nella specie, le Sezioni unite hanno individuato tale discrimine temporale ponendo riguardo, in relazione all'esperimento di un'azione di risarcimento proposta da alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per l'affermata perdita di "chances" conseguente all'assunta omissione dell'adozione di atti di progressione in carriera nei loro confronti, al momento dell'asserita inadempienza del suddetto istituto inerente l'obbligo di equiparare il personale dipendente, quanto all'inquadramento, al personale del comparto sanità, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risalendo siffatta condotta omissiva al 1994).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2007, n. 8363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8363
Data del deposito : 4 aprile 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. PICONE UA - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 309, presso lo studio dell'avvocato ARRIGONI SILVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ZINGRILLO NI LIBERO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
GL GI, EL RR NI, CE AL, RO NI, CH NI, EG EN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN DAMASO 15, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO ENZO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
CC CC, OL IO, D'AD EVA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 745/04 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della giurisdizione AGO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 13.2.2002 ST PP e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe (EL AR TO, CR UA, ON RI, IG NI, OL US, IN TO, D'DA VA e EG EN), convenivano innanzi al Tribunale di Foggia l'Istituto Zooprofilatttico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (d'ora in avanti I.Z.S.), per sentirlo condannare al pagamento, in loro favore, di rispettive e distinte somme a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per il pregiudizio subito alla loro carriera causato dal comportamento omissivo dell'Istituto.
I ricorrenti, premesso di essere dipendenti del citato istituto (ad eccezione del IN A., in quiescenza dal 1.12.2000), assumevano che il predetto ente, omettendo di riorganizzare il proprio organico attraverso un'adeguata ristrutturazione dei servizi e delle funzioni del personale in ottemperanza all'obbligo che gli derivava da specifica normativa (L. 7 marzo 1985, n 97, D.P.R. 662 del 1986, D.P.R. n. 270 del 1987), aveva precluso a ciascuno di loro
una legittima possibilità di progressione in carriera, con conseguente danno patrimoniale risarcibile anche per "mancata carriera" e perdita di chance.
Tale illecito comportamento omissivo, peraltro, concretizzatosi sin dal lontano 1986, era poi perdurato sino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale del comparto sanità del 7.4.1999 allorquando, modificato il sistema di progressione in carriera delle diverse figure professionali relative alle varie qualifiche rivestite da ciascun lavoratore, era stata definitivamente compromessa ogni legittima aspettativa di avanzamento di ciascun dipendente.

2. Ritualmente costituitosi in giudizio, l'I.Z.S. eccepiva la nullità della domanda per genericità del petitum e della causa petendi, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed il difetto di competenza del giudice del lavoro, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.

3. Precisate, quindi, le conclusioni su tali questioni preliminari, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 29.9.2003, depositata il 17.10.2003, rigettava l'eccezione di nullità del ricorso e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo rilevando che gli atti emessi dall'Istituto erano precedenti al 30 giugno 1998.

4. Avverso tale pronuncia, con atto depositato il 23.12.2003, proponevano appello i citati ricorrenti i quali, con un unico motivo di gravame, assumevano l'erroneità della dichiarazione di difetto di giurisdizione ed insistevano per la rimessione della causa innanzi al primo giudice.
Perfezionatosi nuovamente il contraddittorio, l'I.Z.S. contestava l'assunto degli appellanti e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

5. Con sentenza del 27 aprile 2004 - 18 maggio 2004 l'adita Corte d'appello di Bari accoglieva l'appello proposto e, in riforma di tale pronuncia, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia;
rimetteva le parti innanzi al primo giudice;
fissava il termine di quattro mesi per la riassunzione;

compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Osservava in particolare la Corte d'appello che, quando la questione è unica e trova origine in una situazione di fatto permanente ed a cavallo tra i due periodi, occorre far riferimento al momento della realizzazione del "fatto" posto a base della pretesa azionata e, quindi, al momento della sua cessazione;
e pertanto, quando la causa petendi dell'azione giudiziaria esercitata dal dipendente si fonda su una situazione di fatto permanente, quale una condotta fonte di danno risarcibile, occorre riferirsi al tempo in cui si è realizzato il fatto produttivo di danno e, più esattamente, al momento della cessazione della sua permanenza.

6. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'Istituto con un unico articolato motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del