Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/03/2018, n. 10723

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/03/2018, n. 10723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10723
Data del deposito : 9 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI CLAUDIO nato il 03/08/1974 a LIVORNO avverso la sentenza del 22/10/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere L A;
In fatto e in diritto G C ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 22/10/2014 confermativa della sentenza del Tribunale di Livorno del 28/3/2010 che lo aveva condannato alla pena di gg. 16 di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 635 c. 2 c.p. , chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la violazione di legge, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato, fondata su dichiarazioni confessorie dell'imputate menzionate nella comunicazione della notizia di reato ma non verbalizzate. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p.;
al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ;
Sez. 2, 11951/2014,rv 259425). Nella specie la Corte d'appello ha bene evidenziato che la responsabilità dell'imputato era inequivocabilmente fondata sugli esiti dell'intrevento degli operanti al di là della confessione dell'imputato. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
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