Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/1969, n. 2683
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In tema di assistenza e di previdenza contro l'invalidita e la vecchiaia, ai fini del conseguimento, da parte dell'assicurato, di tutte le prestazioni assicurative, in aderenza al principio sancito dallo art.460 cod.proc.civ., in relazione agli artt.97 e segg., RD 4 ottobre 1935, n.1827, la preventiva proposizione, in caso di provvedimento negativo dell' INPS, del ricorso al comitato esecutivo centrale dell' istituto stesso, nel termine fissato, costituisce, per l'assicurato, un Onere la cui osservanza integra un presupposto per la proponibilita dell'Azione giudiziaria. Dalla omissione del ricorso al comitato suddetto, che, attesa la perentorieta del termine, importa, insieme con quella della facolta di ricorrere al comitato stesso, la decadenza dell'Azione giudiziaria, che resta preclusa, il giudice deve far discendere l'improcedibilita della domanda a lui proposta. ( V. 1468-68, massima n.333128 692-68, massima n.331893 1744-67, massima n.328606 1129-67, massima n.327541).*