Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2022, n. 32611

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2022, n. 32611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32611
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

dice per le indagini disciplinari (di seguito, GIP) che aveva disposto misura cautelare nei riguardi della R e ciò in particolare con riferimento alle video riprese, ai pedinamenti da parte della polizia giudiziaria ed ai dati relativi ai badgedi cui in essa si dava atto. La Corte di merito rilevava quindi come emergessero vari eventi di timbratura in entrata ed in uscita da parte di altri colleghi, che utilizzavano il badge che la ricorrente lasciava sull’apparecchio rilevatore, entrando ed uscendo in orari diversi da quelli per lei così fatti risultare, ritenendo che le giustificazioni rese dalla ricorrente per una delle varie giornate cui si riferiva la contestazione fossero irrilevanti e non scalfissero la grave illiceità del comportamento tenuto, tanto più considerando anche altri episodi in cui era stata la stessa R a prestarsi per attestare falsamente con il badge altrui l’entrata o l’uscita di un collega. L’intenzionalità certa e la gravità, tale da integrare fattispecie penalmente rilevante, erano infine ritenute dalla Corte d’Appello ragioni idonee a giustificare la congruità della sanzione.

2. Rosalia R ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Comune.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 55-ter, 55-quater e 59, co. 9, n. 2 lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 653 e 654 c.p.p., per avere la Corte d’Appello tenuto conto delle sole valutazioni di cui all’ordinanza del GIP e non delle difese svolte dalla ricorrente, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze di un atto formatosi in un «ultroneo giudizio penale», senza considerare che soltanto il giudicato penale, a certe condizioni, può avere efficacia nei giudizi disciplinari o comunque nei giudizi civili e non certamente un’ordinanza del GIP.

2. Il motivo è infondato;

3. La Corte territoriale non ha valorizzato l’ordinanza cautelare del GIP nei suoi effetti propri di provvedimento giudiziale, ma soltanto come documento ricognitivo di determinate risultanze istruttorie (video riprese;
servizi di pedinamento;
dati rilevati dai badge) su cui poi si è sviluppato il ragionamento istruttorio in questa sede civile. Non vi è stata quindi alcuna violazione sulle norme che regolano l’efficacia nei giudizi disciplinari o civili del giudicato penale, perché non di ciò si è trattato, quanto dell’utilizzazione, nella formazione del convincimento, di quel documento come fonte di cognizione delle emergenze istruttorie quali (e come) da esso risultanti. È del resto noto che nel processo civile vige un principio di valutabilità delle prove documentali c.d. atipiche (Cass. 10 novembre 2020, n. 25162;
Cass., S.U., 23 giugno 2010, n. 15169, purché non illecite (Cass. 5 maggio 2020, n. 8459), sicché del tutto ritualmente la Corte d’Appello ha fatto leva su quegli elementi istruttori, quali da essa desunti attraverso la mediazione dell’ordinanza resa in sede penale. Nel caso di specie è poi evidente che la Corte distrettuale ha valorizzato i predetti elementi nel loro convergere univoco verso la fondatezza dell’accertamento disciplinare, il che costituisce esercizio della formazione del convincimento di merito, trattandosi di dati plausibilmente ritenuti significativi, trattandosi di riscontri di una certa oggettività (video riprese/relazioni sui pedinamenti/dati dei badge).
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