Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2013, n. 25405
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La stipula di una polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., che ha lo scopo di determinare convenzionalmente il valore assicurabile, non è incompatibile con l'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 cod. civ., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.
In tema di interpretazione di un contratto di assicurazione, la descrizione della singola cosa assicurata, contenuta in una assicurazione contro i danni, non può mai considerarsi una "espressione generale" per i fini di cui all'art. 1364 cod. civ., e non è inibito al giudice di merito di fare ricorso agli altri criteri legali di ermeneutica per stabilire se la descrizione contrattuale, in caso di ambiguità, debba essere interpretata estensivamente o retroattivamente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G M - Presidente -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30782-2007 proposto da:
ALLIANZ S.P.A. già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.P.A. 05032630963, in persona dei dirigenti e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato R M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C F giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 01718120600, in persona dei Commissari Straordinari Ing. A C, Dott. G A e Dott. R S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato P M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2457/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/10/2006 R.G.N. 4705/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l'Avvocato ANTONIO DONATONE per delega;
udito l'Avvocato MARISA PAPPALARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2000 la società DEA s.p.a., oggi in amministrazione straordinaria, convenne dinanzi al Tribunale di Milano le società RAS s.p.a. (che in seguito ha mutato ragione sociale in Allianz s.p.a., e come tale d'ora innanzi sarà indicata) e Toro Assicurazioni s.p.a..
2. Nell'atto di citazione la DEA espose che:
(-) nel 1998 aveva stipulato un contratto di coassicurazione con la Allianz e la Toro, avente ad oggetto il rischio di danni agli impianti industriali della DEA;
(-) il rischio era stato assunto dalla Allianz nella misura dell'85%, e dalla Toro nella misura del restante 15%;
(-) nel dicembre del 1999 uno stabilimento della DEA sito a Subiaco (FR), adibito a cartiera, venne danneggiato da una piena del fiume Aniene;
(-) le imprese coassicuratrici non avevano adempiuto l'obbligo di pagamento dell'indennizzo contrattualmente pattuito. Concludeva pertanto la DEA chiedendo la condanna delle convenute al pagamento di tale indennizzo, quantificato in L. 1.313.223.000. 3. La Allianz e la Toro si costituirono ed eccepirono (per quanto in questa sede ancora rileva):
(a) che la polizza copriva soltanto i danni ai beni espressamente indicati in una relazione di stima allegata al contratto, e tra questi non rientravano quattro dei manufatti per i quali la DEA domandava l'indennizzo, e cioè:
(à) uno "sfioratore" posto sull'argine di un canale di derivazione denominato "Barberini";
(a") l'argine di un tratto della suddetta derivazione;
(à") lo sfioratore di piena ed il canale di deflusso esistenti sull'argine del fiume Aniene;
(a"") le opere di presa di due sorgenti ("Parata" e "Saetta");
(b) che in ogni caso la stima dei danni doveva avvenire, per espressa previsione contrattuale, in base ai valori attribuiti ai beni danneggiati dai periti nominati dalle parti dopo il sinistro, a nulla rilevando che il contratto prevedesse un aggiornamento periodico di tali valori, e che nel caso di specie il terzo cui era
contrattualmente demandato tale aggiornamento vi aveva provveduto con atto successivo al deposito della perizia.
4. Il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda, e condannò le società convenute al pagamento in favore della DEA di Euro 83.992,90, da ripartirsi in ragione della quota di rischio rispettivamente assunta.
5. La sentenza di primo grado venne riformata dalla Corte d'appello di Milano, la quale condannò la Allianz e la Toro al pagamento, in favore della DEA e secondo le rispettive quote di coassicurazione:
(a) della somma di Euro 381.536,66, più accessori, a titolo di indennizzo;
(b) di una ulteriore somma pari al 3% del suddetto indennizzo, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'assicurata per il compenso al proprio perito;
(c) alla rifusione delle spese processuali del secondo grado.
6. La Corte d'appello pervenne a tale conclusione ritenendo che:
(a) la DEA aveva diritto ad essere indennizzata per i danni a due soltanto dei quattro beni dei quali era controversa l'inclusione nella copertura assicurativa;
(b) nella stima dei beni danneggiati si doveva tenere conto dell'adeguamento automatico del loro valore per effetto di migliorie ed addizioni, così come contrattualmente previsto, a nulla rilevando che il relativo aggiornamento fosse stato quantificato (dal terzo a ciò delegato) in epoca successiva al deposito della perizia di stima dei danni.
7. La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Allianz, sulla base di due motivi.
La DEA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il primo motivo di ricorso.
8.1. Il primo motivo di ricorso, pur formalmente unitario, si articola in due diverse censure.
Con la prima, formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato il contratto, e di conseguenza avrebbe erroneamente ritenuto coperti dalla polizza beni che invece ne erano esclusi.
Con la seconda, formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la società ricorrente lamenta che comunque la Corte d'appello avrebbe motivato in modo insufficiente la decisione appena ricordata.
8.2. Sull'ammissibilità del motivo.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per inidonea formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., formulata dalla DEA s.p.a. (pp. 23-24 del controricorso), è infondata con riferimento a tutti e due i profili nei quali si articola il primo motivo di ricorso.
8.2.1. Col primo profilo del primo motivo di ricorso, come accennato, la Allianz lamenta una violazione delle norme del codice civile che disciplinano l'interpretazione del contratto (artt. 1362, 1364, 1367 e 1369 c.c.). Il motivo è concluso da un quesito di diritto nel quale la Allianz, dopo avere ricordato brevemente le circostanze di fatto della controversia (p. 24 del ricorso), chiede alla Corte essenzialmente di stabilire se l'interpretazione letterale del contratto debba prevalere sugli altri canoni legali di ermeneutica. Tale quesito è pertinente rispetto alle doglianze sviluppate nella motivazione del ricorso, le quali si fondano sull'assunto che la Corte d'appello, nell'interpretare il contratto, abbia privilegiato criteri interpretativi cozzanti contro la lettera di esso.
8.2.2. Col secondo profilo del primo motivo di ricorso la Allianz lamenta l'inidoneità della motivazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto inclusi nella copertura assicurativa i beni controversi, ed accolto la domanda della DEA. Trattandosi di censura attinente un vizio di motivazione, la ricorrente aveva l'onere di formulare non un quesito di diritto, ma di indicare il "fatto controverso o in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Anche tale precetto risulta sostanzialmente rispettato dalla ricorrente: alle pp. 25-26 del ricorso è infatti indicato, in modo non chiarissimo ma comunque idoneo allo scopo, che la ricorrente lamenta la "carenza di motivazione" sulle "ragioni" con le quali la Corte d'appello ha ritenuto condivisibile l'interpretazione del contratto sostenuta dalla DEA. E non sarà superfluo ricordare come le Sezioni Unite della Corte hanno già più volte ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo d'impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto: il che è quanto avvenuto nel caso di specie (Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009).
8.3. Sul merito del motivo.
8.3.1. La Corte d'appello di Milano ha premesso in fatto che le condizioni particolari del contratto stipulato tra le parti prevedevano che dovessero intendersi coperte dalla garanzia assicurativa "le cose tutte cosi come definite nell'elaborato di stima" allegato alla polizza.
Tale allegato elencava, tra gli altri, una "centrale idroelettrica" e vari manufatti a questa pertinenziali od asserviti. Tra questi ultimi, l'allegato al contratto includeva un canale di abduzione delle acque dal fiume Aniene, così descritto: "Canale Barberini di derivazione dal fiume Aniene, lunghezza mtl. 600 circa, completamente interrato, tipologia costruttiva costituita da tubazioni in c.l.s. armato".
Questa previsione contrattuale, secondo la Corte d'appello, doveva ritenersi necessariamente inclusiva di due ulteriori manufatti, e cioè:
(a) lo sfioratore