Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2024, n. 25943

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Sentenza
5 marzo 2024
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5 marzo 2024

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In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza, all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2024, n. 25943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25943
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Manimaro 25943-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 725/2024 VITO DI NICOLA CC 05/03/2024- VINCENZO SIANI R.G.N. 41950/2023 GIORGIO POSCIA LA NA CURAMI DANIELE CAPPUCCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RA RO nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, dott. Domenico Seccia, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza, avanzata da DR HO OV, di declaratoria, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti 17 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2020, ed ha, al contempo, restituito l'imputato nel termine per impugnare il medesimo provvedimento. Ha, a tal fine, rilevato, tra l'altro: - che è «inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., formulata sul presupposto dell'asserita nullità della dichiarazione di latitanza dell'imputato, dichiarazione risalente al 13 novembre 2007, e del conseguente mancato perfezionamento della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, fatta al difensore d'ufficio ex art. 165 cod. proc. pen.», atteso che «è inammissibile l'incidente di esecuzione preordinato ad ottenere l'invalidità del decreto di latitanza emesso dal Giudice per le indagini preliminari, come nel caso di specie mai eccepita nella fase di cognizione>>; - che, infatti, in sede di incidente di esecuzione l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione e, a tal fine, non può attribuire rilievo alle nullità kk eventualmente verificatesi nel corso del processo di esecuzione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione», in tal senso van essendosi espressa la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765-01); che, per contro, mancando la prova che OV abbia avuto effettiva conoscenza della sentenza emessa in sua contumacia, egli ha titolo alla restituzione nel termine per impugnarla.

2. DR HO OV propone, con l'assistenza dell'avv. Walter De Agostino, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e carenza di motivazione. Premesso di mantenere- a dispetto della disposta restituzione nel termine per impugnarla e della conseguente, sua sopravvenuta scarcerazione interesse all'accoglimento dell'istanza intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza, che produrrebbe più favorevoli effetti, precipuamente in tema di prescrizione del reato, segnala che il decreto di latitanza emesso, nei suoi confronti, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il13 novembre 2007 è affetto da nullità, perché non preceduto da idonee ricerche in Bulgaria, paese del

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