Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2021, n. 30169
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C V nata a Pompei il 7/10/1955 avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Crotone;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dei difensori della ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4 febbraio 2021 il Tribunale di Crotone, decidendo in sede di rinvio quale giudice del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da V C avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca (allargata o facoltativa) delle quote sociali della società unipersonale C.V. s.r.l.s., formalmente intestate alla C, e del conto corrente della predetta società, ritenendo la sussistenza del fumus commissi delitti in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen. contestati alla ricorrente. Secondo la prospettazione accusatoria, la succitata società sarebbe stata formalmente intestata alla ricorrente dal marito, S B, al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio;
alla C viene, inoltre, contestato il delitto di riciclaggio in relazione al versamento di due assegni bancari (rispettivamente di euro 30.000 e di euro 40.000), nei mesi di marzo ed aprile 2019, sul conto corrente della società, le cui provviste sarebbero riconducibili ad una parte delle imposte evase dal B, unitamente a terzi, tra il 2014 ed il 2015. Ad avviso del Tribunale, l'astratta configurabilità di tali reati è desumibile sia dal fatto che le somme transitate sul conto corrente oggetto di sequestro provenivano dai conti correnti intestati a S B e ad Antonio B che dai poteri esercitati dal primo in seno alla società. Sottolinea, inoltre, il Tribunale che l'allegazione difensiva circa la riferibilità delle somme a transazioni finanziarie verificatesi in un periodo antecedente quello di commissione dei reati contestati al B non è, comunque, idonea fornire la prova in merito alla lecita provenienza delle somme transitate sul conto né ad escluderne l'illecita provenienza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione V C deducendo, attraverso tre separati motivi di ricorso, il vizio di violazione di legge, avuto riguardo alla mancanza di motivazione in merito alle seguenti deduzioni difensive: - carenza di autonoma valutazione circa il fumus commissi delicti, atteso che il G.i.p. si è limitato ad effettuare un integrale copia e incolla del decreto di sequestro preventivo d'urgenza del P.M.;
- omessa valutazione delle allegazioni difensive volte a dimostrare: l'insussistenza del fumus commissi delicti con particolare riferimento al tempo ed alle modalità di costituzione della società;
le modalità di costituzione, attraverso il ricorso a mutuo bancario, delle provviste economiche per la realizzazione di alcune operazioni commerciali;
l'origine lecita dei versamenti sul conto corrente bancario della società (proveniente, quanto all'assegno di 30.000,00 euro, da un libretto di deposito acceso in data 26 giugno 2000 e, quanto all'assegno di 40.000,00, in parte, da un libretto di deposito acceso il 14 marzo 2005 e, in altra parte, da altro libretto di deposito acceso in data 2 novembre 2009);
il tracciamento dei due assegni contestati che dimostra la costituzione della
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dei difensori della ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4 febbraio 2021 il Tribunale di Crotone, decidendo in sede di rinvio quale giudice del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da V C avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca (allargata o facoltativa) delle quote sociali della società unipersonale C.V. s.r.l.s., formalmente intestate alla C, e del conto corrente della predetta società, ritenendo la sussistenza del fumus commissi delitti in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen. contestati alla ricorrente. Secondo la prospettazione accusatoria, la succitata società sarebbe stata formalmente intestata alla ricorrente dal marito, S B, al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio;
alla C viene, inoltre, contestato il delitto di riciclaggio in relazione al versamento di due assegni bancari (rispettivamente di euro 30.000 e di euro 40.000), nei mesi di marzo ed aprile 2019, sul conto corrente della società, le cui provviste sarebbero riconducibili ad una parte delle imposte evase dal B, unitamente a terzi, tra il 2014 ed il 2015. Ad avviso del Tribunale, l'astratta configurabilità di tali reati è desumibile sia dal fatto che le somme transitate sul conto corrente oggetto di sequestro provenivano dai conti correnti intestati a S B e ad Antonio B che dai poteri esercitati dal primo in seno alla società. Sottolinea, inoltre, il Tribunale che l'allegazione difensiva circa la riferibilità delle somme a transazioni finanziarie verificatesi in un periodo antecedente quello di commissione dei reati contestati al B non è, comunque, idonea fornire la prova in merito alla lecita provenienza delle somme transitate sul conto né ad escluderne l'illecita provenienza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione V C deducendo, attraverso tre separati motivi di ricorso, il vizio di violazione di legge, avuto riguardo alla mancanza di motivazione in merito alle seguenti deduzioni difensive: - carenza di autonoma valutazione circa il fumus commissi delicti, atteso che il G.i.p. si è limitato ad effettuare un integrale copia e incolla del decreto di sequestro preventivo d'urgenza del P.M.;
- omessa valutazione delle allegazioni difensive volte a dimostrare: l'insussistenza del fumus commissi delicti con particolare riferimento al tempo ed alle modalità di costituzione della società;
le modalità di costituzione, attraverso il ricorso a mutuo bancario, delle provviste economiche per la realizzazione di alcune operazioni commerciali;
l'origine lecita dei versamenti sul conto corrente bancario della società (proveniente, quanto all'assegno di 30.000,00 euro, da un libretto di deposito acceso in data 26 giugno 2000 e, quanto all'assegno di 40.000,00, in parte, da un libretto di deposito acceso il 14 marzo 2005 e, in altra parte, da altro libretto di deposito acceso in data 2 novembre 2009);
il tracciamento dei due assegni contestati che dimostra la costituzione della
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