Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13264
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
01/ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso, con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p.. udito il difensore E' presente l'avvocato QUINTIERI ANTONIO del foro di COSENZA in difesa di NO NN, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MA NN, per il tramite dei suoi difensori, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia di condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza in ordine al reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Cinque motivi sostengono il ricorso. Si deducono:
2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite appena di inutilizzabilità ex art 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 250- 352 cod. proc. pen. e agli artt. 253- 354 cod. proc. pen. : inutilizzabilità del verbale di perquisizione e del verbale di sequestro, mancanza, contraddittorietà e manifesta e logicità della motivazione in ordine alla legittimità della perquisizione e del conseguente sequestro operati nei confronti dell'imputato;
travisamento della prova. La perquisizione operata nella stanza dell'albergo è avvenuta in assenza del prevenuto, conseguendone la lesione del suo diritto di difesa. Detta invalidità si estende anche al successivo sequestro, atteso che la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che da quello dichiarato nullo dipendono.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del teste IE MO IE ed al mancato raccordo con la deposizione del teste SC IO;
travisamento della prova. La Corte territoriale ha completamente travisato i motivi di lagnanza dell'imputato perché, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non è la difesa del prevenuto ad avere tentato di demolire la credibilità del teste chiave IE, addetto alla reception dell'hotel, ma è quest'ultimo ad avere infarcito la propria deposizione di innumerevoli "non ricordo", cosicché veniva espressamente ammonito dal Giudice di primo grado, perdendo in conseguenza qualsivoglia attendibilità. Il Giudice di appello non ha considerato le emergenze probatorie, già illustrate nell'atto di gravame e nel presente ricorso richiamate. È sguarnito di riscontro probatorio il convincimento della Corte distrettuale laddove ritiene che il MA si fosse recato più volte presso l'albergo in compagnia del NN, intestatario della camera, perché ricavato, dal IE, dal registro presenze. Non vi è agli atti siffatta prova documentale, per cui è evidente il travisamento in cui è incorso il Giudicante. Così come è stata travisata la circostanza del riconoscimento in aula dell'imputato da parte del teste di accusa. Ma il travisamento di detta fonte di prova dichiarativa si manifesta ancor più evidente per il mancato raccordo tra la zoppicante deposizione del teste IE e la determinante e lucida testimonianza del teste SC, collega di lavoro del primo, escusso ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., la cui deposizione sconfessa tanto il IE quanto la motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei testi di P.G., SO e IP, rispetto ai quali la sentenza impugnata ha erroneamente sminuito le decisive