Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/09/2004, n. 19035
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P E - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F G - rel. Consigliere -
Dott. F E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R P, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo difende unitamente all'avvocato R G, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
C D T, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A M A, G R, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19/01 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 19/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/04 dal Consigliere Dott. G F;
udito per il ricorrente, l'Avvocato M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato A, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rapelli Paolo ha impugnato la cartella esattoriale relativa alla Tarsu del 1999 sostenendo l'illegittimità della pretesa iscritta a ruolo essendo l'occupazione stata inferiore a 183 giorni nell'anno ed essendo la somma richiesta superiore a quella spettante. La Commissione Provinciale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che non era stata fornita della prova dell'occupazione inferiore a 183 giorni nell'anno e che la tariffa utilizzata era quella corretta. La Commissione Regionale ha confermato la decisione in quanto è stata accertata una occupazione per 208 giorni ed in quanto è stata applicata correttamente la tariffa annuale e non quella giornaliera. Il contribuente ha proposto ricorso ed ha presentato memoria. Il Comune ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 42, comma 4 e dell'articolo 77, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 in quanto la CTR avrebbe errato a non considerare
che "quattro concessioni di posteggio sono sullo stesso mercato ma in localizzazioni diverse ed una concessione di posteggio insiste sul mercato duroni" e che "al fine di stabilire il superamento o meno dei 183 giorni per l'applicazione della tassa giornaliera occorre sommare i giorni di possibile occupazione per ogni anno solare delle concessioni di posteggio identificate nel medesimo posteggio". Ha quindi evidenziato come su questa base le occupazioni sono inferiori a 183 giorni per anno solare, per cui deve essere applicata la tassa giornaliera e non quella annuale.
Il resistente ha sostenuto, invece, che il contribuente è detentore di licenza con la quale è autorizzato ad occupare il suolo pubblico per n. 6 giorni la settimana, per un totale di 312 giorni. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile poiché concerne una questione di fatto e cioè la questione relativa alla quantità di giorni nei quali si verifica l'occupazione degli spazi a fini Tarsu da parte del contribuente.
La Commissione Regionale, che ha incentrato la sua attenzione sulla determinazione di questo elemento, ha prima evidenziato come il contribuente "non ha allegato alcuna documentazione", ed ha poi indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento, formato anche attraverso i tabulati allegati alla memoria del Comune, per cui questa determinazione ampiamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.