Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26078
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Nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l'aggiudicazione del bene posto in vendita, l'aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l'ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell'istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene espropriato (alla stregua dell'art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto la possibilità di esercitare l'azione di ripetizione di indebito, da parte dell'aggiudicatario del bene, della somma corrisposta quale prezzo della vendita forzata - il cui decreto aveva stabilito che il trasferimento era sospensivamente condizionato all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, di cui l'Amministrazione si era poi effettivamente avvalsa -, previo annullamento della relativa ordinanza di aggiudicazione, quando invece l'interessato avrebbe dovuto esperire i mezzi di difesa interni al processo esecutivo, per evitare di incorrere nella conseguente preclusione processuale, o sollecitando l'ufficio del giudice dell'esecuzione a provvedere sulla destinazione, dopo la caducazione del provvedimento di aggiudicazione, delle somme versate dall'aggiudicatario, oppure svolgendo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di distribuzione del ricavato).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. DI N L F - rel. Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
DEL GAUDIO DOMENICO, DEL GAUDIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STAMIRA 31, presso lo studio dell'avvocato P D, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BO DI NAPOLI S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10901/2001 proposto da:
BO DI NAPOLI S.P.A., appartenente al gruppo bancario SANPAOLO IMI, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell'avvocato G T, difesa dall'avvocato B G, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
e contro
DEL GAUDIO DOMENICO, DEL GAUDIO GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 448/2000 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile, emessa il 16/12/1999;depositata il 03/03/2000, R.G. 2410/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2005 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
Udito l'Avvocato GIUSEPPE BALSAMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per: previa riunione, rigetto del ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale con cassazione della sentenza impugnata e il giudizio di merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice dell'esecuzione il tribunale di Napoli trasferì con decreto a Domenico ed a G D G, per il prezzo di lire 150 milioni, un immobile oggetto di espropriazione immobiliare promossa dalla spa Banco di Napoli e di proprietà del debitore esecutato Felicio Foglia Manzillo. Il decreto stabiliva che il trasferimento era sospensivamente condizionato all'esercizio da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali del diritto di prelazione di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089 art. 32, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico.
Il Ministero esercitò la prelazione con decreto 16 gennaio 1980. 2. G e D D G, con atto di citazione del 23 febbraio 1993, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Napoli il Banco di Napoli e ne hanno chiesto la condanna a restituire loro la somma di lire 150 milioni, che avevano versato a titolo di prezzo dell'aggiudicazione, previo annullamento della corrispondente ordinanza.
Gli attori hanno dichiarato che, per conseguire il rimborso delle somme versate, avevano promosso un giudizio contro il Ministero, ma la sentenza della Corte di appello, che aveva accolto la domanda di arricchimento senza causa, era stata cassata da questa Corte, la quale aveva dichiarato che alcuna azione di arricchimento era stata proposta. Essi, peraltro, non avevano potuto recuperare il prezzo dell'aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 maggio 1985, aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato della vendita, assegnandolo al Banco di Napoli creditore procedente e privilegiato.
La spa Banco di Napoli si è costituita nel giudizio e, per quanto è ancora rilevante, ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione per come era stata proposta e l'improponibilità della domanda di nullità dell'ordinanza di distribuzione, contro la quale doveva essere proposto il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. 3. La domanda degli attori è stata accolta dal tribunale, che ha dichiarato non prescritta l'azione di indebito oggettivo. 4. La decisione, impugnata dal Banco di Napoli, è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 3 marzo 2000, la quale ha rigettato la domanda, dichiarando che si era consumata la prescrizione ordinaria, decorrente dal 18 gennaio 1980. 5. G e D D G hanno proposto ricorso per Cassazione.
La spa Banco di Napoli ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Le parti hanno depositato anche memorie.
Il Banco di Napoli ha redatto osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza: art. 335 cod. proc. civ..
2. Per intendere i motivi dei ricorsi è necessario riferire che la Corte di appello, per accogliere l'eccezione di prescrizione, ha premesso che il diritto dei D G di ripetere quanto pagato non nasceva dal decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva provveduto alla distribuzione del ricavato della vendita forzata, ma dall'esercizio della prelazione esercitata dal Ministero dei beni culturali il 18 gennaio 1980;prelazione questa che aveva reso non dovuto il pagamento effettuato dagli interessati. La Corte di merito ha ricavato da questa premessa che la prescrizione decennale decorreva da quella data, rispetto alla quale la proposizione della domanda, avvenuta il 23 febbraio 1993 con la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, era tardiva.