Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 08762
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S R C A, nato in Perù 1'08/06/1970 avverso la sentenza del 07/02/2022 del Giudice di pace di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato L B, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
/4'
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Ferrara dichiarava C A S R colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per essersi l'imputato trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dal quale era stato espulso, in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Milano in data 2 settembre 2014. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto sufficiente, per l'integrazione del reato, l'elemento soggettivo della colpa, e per avere
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato L B, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Ferrara dichiarava C A S R colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per essersi l'imputato trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dal quale era stato espulso, in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Milano in data 2 settembre 2014. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto sufficiente, per l'integrazione del reato, l'elemento soggettivo della colpa, e per avere
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