Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 33409

CASS
Sentenza
13 aprile 2023
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13 aprile 2023

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La richiesta di oblazione, in quanto negozio giuridico unilaterale nel quale la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a ciò che emerge dalle espressioni usate nel "petitum" e nella "causa petendi", non può essere subordinata alla condizione della derubricazione della fattispecie di reato contestata in altra meno grave, che ne delimiti l'oggetto al solo caso in cui il giudice aderisca alla proposta riqualificazione del fatto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 33409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33409
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

гистлинго 33409 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUCA RAMACCI - Presidente Sent. n. sez. 724/2023 -UP 13/04/2023 ALDO ACETO Relatore - R.G.N. 43840/2022 IO LIBERATI GI OV NR MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di VERONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV. NICODEMO APOLLINARE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. 43840/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NN TI ricorre per l'annullamento della sentenza del 30 settembre 2022 del Tribunale di Verona che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di 6.000,00 euro di ammenda.

1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla tardività dell'istanza di oblazione, presentata insieme con l'atto di opposizione, tardività affermata dal Tribunale con ordinanza del 16 giugno 2021. Premette, in fatto, che in sede di opposizione a decreto penale di condanna aveva inutilmente subordinato la domanda di ammissione all'oblazione alla derubricazione della fattispecie contestata in un reato meno grave (art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006); il giudice per le indagini preliminari, acquisito il parere contrario del Pubblico ministero, aveva emesso il decreto di giudizio immediato senza ammetterlo al beneficio. Il giudice del dibattimento, esclusa la possibilità di riqualificare il fatto nei termini chiesti dall'imputato, aveva affermato che dall'originaria opposizione non si evinceva la richiesta di ammissione incondizionata all'oblazione, sicché doveva ritenersi tardiva la richiesta reiterata in udienza. Osserva, in diritto, che così ragionando, il Giudice neglige l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale la richiesta di oblazione non può essere sottoposta a condizione senza che ciò possa inficiare la validità della richiesta, con la conseguenza che il giudice deve senz'altro prendere in considerazione la domanda come se tale condizione non fosse mai stata apposta. Dunque, conclude, la domanda di oblazione tempestivamente proposta in sede di opposizione a decreto penale era comunque valida, a prescindere dalla richiesta di derubricazione, ed il ricorrente ben poteva reiterarla in sede dibattimentale.

1.2.Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione nella parte un cui esclude che la tipologia di rifiuto rilevi per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. La circostanza che la condotta abbia avuto ad oggetto rifiuti non pericolosi deve assumere rilevanza non come discrimine tra la fattispecie contestata e una più grave, ma come elemento di giudizio della tenuità dell'offesa

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