Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2021, n. 39588
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SCARAVAGLIONE ANTONIO, nato a Castrovillari l'11 febbraio 1993 avverso l'ordinanza resa il 30 marzo 2021 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M D B;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore avv. A P che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza presentata ex articolo 309 cod. proc.pen. da A S avverso l'ordinanza resa il 3 marzo 2021 dal GIP del Tribunale di Castrovillari con cui è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata. 2.Avverso il detto provvedimento ricorre A S, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato, poiché lo stesso si fonda su una serie di congetture e il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa non costituisce riscontro idoneo a supportare la chiamata in correità del coindagato I, che si palesa tardiva e strumentale. Quest'ultimo ha dichiarato che l'odierno ricorrente al momento della aggressione indossava una mascherina chirurgica, mentre la persona offesa non ha riferito nulla al riguardo ed anzi, in un secondo momento, ha escluso tale circostanza, sostenendo che il terzo rapinatore agiva a volto scoperto. I giudici del riesame per superare questo elemento sintomatico dell'inattendibilità della chiamata, formulano delle mere congetture.
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