Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2019, n. 2700

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L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c. per la convalida dei contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2019, n. 2700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2700
Data del deposito : 30 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

02700-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: SUCCESSIONI FELICE MANNA - Presidente - - Consigliere - S G Ud. 16/10/2018 - - Consigliere - VINCENZO CORRENTI PU R.G.N. 14473/2014 R S - Consigliere - Ron 2700 Rel. Consigliere - Rep. C i. A S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14473-2014 proposto da: L F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 74, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA COSTANZA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SIRACUSA;

- ricorrente -

contro

L O, elettivamente domiciliata in P, VIALE DELLE ALPI 7, presso lo studio dell'avvocato ANTONINA FUNDARO', che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 280/2014 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 25/02/2014;
3333/18 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2018 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo e del quinto motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi;
udito l'Avvocato F.

FATTI DI CAUSA

F L ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 280/2014 della Corte d'Appello di Palermo, depositata il 25 febbraio 2014. Resiste con controricorso O L. Il controricorso risulta notificato presso lo studio del difensore del ricorrente, avvocato Siracusa, ed è stata altresì depositata richiesta all'amministrazione postale di un duplicato dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica del medesimo controricorso altresì all'avvocato Costanza, nel domicilio eletto in Roma dal ricorrente. La Corte di Palermo ha respinto l'appello proposto da F L contro le sentenze non definitiva del 14 settembre 2006 e definitiva del 19 agosto 2009. La prima sentenza aveva negato valore di disposizione testamentaria alla missiva del 26 luglio 1996 a firma di Maria Antonia Campione (madre di Ferdinando ed O L, deceduta nel 1997), individuato la massa ereditaria e respinto le riconvenzionali di F L;
la seconda pronuncia aveva invece dichiarato esecutivo il progetto di divisione depositato dal CTU, da attuare mediante sorteggio, e condannato F L al pagamento dell'importo di € Ric. 2014 n. 14473 sez. S2 - ud. 16-10-2018 -2- 39.987,90, nonché di € 4.397,82 annui fino al sorteggio, oltre accessori, per indennità di occupazione di alcuni immobili. La scrittura del 26 luglio 1996 recava la dichiarazione di Maria Antonia Campione di "donare" al figlio Ferdinando l'appartamento di via Abruzzi 6, sul presupposto dell'avvenuta donazione a Olinda di altro appartamento in via Monti Iblei 55, e salvo compensazione con denaro o altri beni del differente valore dei due immobili. La sentenza di secondo grado ha negato che tale scrittura valesse come atto di ultima volontà, mancando l'intenzione di disporre nel caso di morte, e trattandosi, piuttosto, di progetto dispositivo non impegnativo per la de cuius. La Corte di Palermo dichiarò, poi, inammissibile il motivo di gravame sulle domande di rimborso ed infondata la censura sulla simulazione della vendita del box di Viale delle Alpi, n. 79;
ritenne irrilevante la dedotta irregolarità urbanistica dell'immobile sito a Mondello;
superò le doglianze dell'appellante circa la non comoda divisibilità dello stesso immobile di Mondello, essendo il piano seminterrato inidoneo ad utilizzazione abitativa e spettando al Comune la verifica di realizzabilità del progetto di recupero ipotizzato da Ferdinando Laura;
condivise le valutazioni degli immobili ereditari operata dal CTU, alla stregua anche delle stime dell'Osservatorio Immobiliare e di una stima in particolare del villino di Mondello compiuta nel 1996;
negò la soggezione a collazione dei gioielli donati da M A C alla figlia Olinda, o per il loro modico valore, o per difetto di prova. RAGIONI DELLA DECISIONE I.Il primo motivo di ricorso di F L denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 587, 588, 590, 602, 734, comma 2, 1362, 1367, 1369 c.c., nonché dei principi in Ric. 2014 n. 14473 sez. S2 - ud. 16-10-2018 -3- tema di interpretazione degli atti di ultima volontà, ed ancora l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione. La censura attiene alla scrittura del 26 luglio 1996 redatta di pugno da M A C, e il ricorrente deduce che la Corte d'Appello non abbia accertato l'intenzione dell'autrice, avendo il documento "tutti i requisiti di un testamento olografo". Lo scritto, a dire del ricorrente, esprimeva con certezza la volontà attributiva patrimoniale attuale e definitiva della de cuius. I.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello di Palermo ha escluso che la scrittura del 26 luglio 1996 di M A C valesse come testamento olografo, mancando in essa l'intenzione di disporre nel caso di morte, ed ha considerato la stessa un mero progetto non impegnativo. La decisione della Corte d'Appello poggia su un apprezzamento di fatto del contenuto della dichiarazione della de cuius, prerogativa certamente spettante al giudice di merito, operato alla stregua del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1993;
Cass. Sez. 2, 08/01/2014, n. 150;
Cass. Sez. 2, 28/05/ 2012, n. 8490;
Cass. Sez. 2, 24/08/1990, n. 8668). Perché sia individuabile un testamento in senso formale, occorre, dunque, rinvenire il proprium dell'atto di ultima volontà («per il tempo in cui avrà cessato di vivere»: art. 587 c.c.), nel senso che l'atto esprima un'intenzione negoziale destinata a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente. Il testamento, infatti, Ric. 2014 n. 14473 sez. S2 - ud. 16-10-2018 -4- rappresenta l'unico tipo negoziale con il quale taluno può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte. Requisiti irrinunciabili sono la formalità e la solennità dell'atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà del suo autore e la sicura determinazione del contenuto delle singole disposizioni. Nella scrittura del 26 luglio 1996, come evidenziato dalla Corte d'Appello, M A C utilizzò l'espressione "dichiaro che dono a mio figlio Ferdinando l'appartamento di mia proprietà sito in via Abruzzi 6", il che non rivelava in alcun modo la natura di atto mortis causa della dichiarazione, nel senso che la morte venisse assunta dalla dichiarante come punto di origine

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