Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2008, n. 15523
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All'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, in difetto di specifico rinvio normativo, non si estendono le prescrizioni previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, quali l'iscrizione all'ufficio di collocamento e la soggezione al controllo dello stato di disoccupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, nonostante la carenza di iscrizione alle liste di collocamento).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OZ TI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 121/05 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 02/08/05 r.g.n. 191/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/08 dal Consigliere Dott. MICHELE DE LUCA;
udito l'Avvocato FABIANI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara, che aveva accolto parzialmente - soltanto "per il periodo dall'1 al 10 ottobre, escludendo i giorni di lavoro effettuati", anziché per l'intero "periodo di sospensione verificatosi in quell'anno dal 30 settembre al 28 ottobre" - la domanda proposta da ET AT contro l'INPS - per ottenere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui al D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 3, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160), - in base, essenzialmente, ai rilevi seguenti:
- "appella l'INPS, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, poiché erroneamente aveva riconosciuto il diritto (all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti), nonostante la carenza di iscrizione alle liste (di collocamento)";
- è ben vero, infatti, che "lo stato di disoccupazione resta l'evento protetto, anche nel caso dell'indennità con requisiti ridotti";
- tuttavia "non si estendono - all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti -"termini" e "modalità" (quali l'iscrizione alle liste di collocamento e la soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, ed al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34), che sono previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali". Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimata ET AT non si è costituita nel giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art.44 e segg.;
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, comma 3, art.
73, comma 2, artt. 75 e 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - l'INPS censura la sentenza impugnata - per avere
riconosciuto a controparte il diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, in base al rilievo che, per l'accesso alla stessa indennità, non è richiesta l'iscrizione alle liste di collocamento - sebbene l'Istituto ora ricorrente non avesse mancato di evidenziare, nell'atto di appello, che "presupposto legislativo necessario, per il diritto alla prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione, è l'estinzione del rapporto di lavoro, con conseguente immediata disponibilità del lavoratore ad una nuova occupazione per effetto della reiscrizione nelle liste di collocamento", mentre "la semplice sospensione del lavoro, nell'ambito di un rapporto non risoluto, avrebbe potuto consentire, al di là delle previsioni di legge, l'erogazione della prestazione di disoccupazione subordinatamente al verificarsi di talune condizioni (......)", quale, appunto, la iscrizione alle liste di collocamento, che - con riferimento a "periodi di sospensione preventivamente dichiarati dall'imprenditore artigiano e per i quali la condizione della sospensione fosse accertarle mediante iscrizione al collocamento (......) " - condiziona, appunto, la concessione di una prestazione "praeter legem" di disoccupazione, che lo stesso Istituto - "recependo istruzioni diramate dal Ministero del lavoro" (con circolare n. 53140 del 3 febbraio 1953) - ha esteso (con circolare n. 195 del 31 agosto 1988, "menzionata a pagina 4 della sentenza di primo grado e prodotta dalla ricorrente (AT ET) unitamente al ricorso introduttivo del giudizio") "anche con riguardo all'indennità (di disoccupazione, appunto) conseguibile con requisiti ridotti".
Il ricorso non è fondato.
2. Invero la disposizione (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, commi 3, periodi 2^ e 3^, e art. 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n.160. Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive proroghe;
divenuto definitivo, dall'anno 1990, ai sensi del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 1, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 169, Disposizioni urgenti in materia di