Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2022, n. 14858

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2022, n. 14858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14858
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 12087-2019 proposto da: B G, rappresentato e difeso dall'avvocato G D;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

80415740580, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, depositata il 23/01/2019;
letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale M V che ha chiesto 73-Sli7t l'accoglimento del ricorso in relazione al secondo e terzo motivo;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dalla consigliera A C;

FATTI DI CAUSA

1.Con ricorso del 21 novembre 1966, A B adiva la Corte dei conti al fine di ottenere una pensione di guerra per infermità derivanti dal servizio.

2.Nel 2014, constatato il decesso del ricorrente, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.

3.Con atto del 25 settembre 2014, l'erede, odierno ricorrente, G B proseguiva il giudizio instaurato dal dante causa.

4.Con sentenza n. 45/2017 la Corte dei conti rigettava il ricorso.

5.Avverso la predetta sentenza, che respingeva la domanda per mancata prova dell'aggravamento dell'infermità che aveva dato luogo all'erogazione della pensione vitalizia, non veniva proposto appello: la decisione passava pertanto in giudicato il 13 aprile 2018. 6.In relazione a detto giudizio, G B, su ricorso ex art. 3 I. n. 89/2001, otteneva dalla corte d'appello di Firenze il decreto ingiuntivo n. 1548/2018, provvisoriamente esecutivo, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi MEF) veniva intimato di pagare in suo favore, quale erede di A B, la somma di euro 2.835,00 a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata del processo.

7.Avverso il suddetto decreto il MEF proponeva opposizione deducendo, in via principale, l'infondatezza della pretesa azionata, dovendosi escludere che il giudizio abbia procurato al de cuius un paterna d'animo, per avere la Corte dei conti rigettato la domanda in mancanza di prova dell'aggravamento Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -2- dell'infermità già ascritta alla pensione vitalizia;
in via subordinata, l'erroneo calcolo della ragionevole durata, avendo la corte errato nel considerare la data di proposizione del ricorso come termine di decorrenza della ragionevole durata del processo, dovendo, invece, la durata del giudizio farsi decorrere dal 1 agosto 1973, data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU.

8.La corte d'appello con il decreto qui impugnato ha accolto parzialmente l'opposizione e ha
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