Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/07/2018, n. 30112

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/07/2018, n. 30112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30112
Data del deposito : 4 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ LUVIE MASSIMO nato il 18/01/1960 a CASALPUSTERLENGO nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 19/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
lette/sentite le conclusioni del

PG FERDINANDO LIGNOLA

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore l'avvocato G G, chiede accoglimento del ricorso. -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto quote di beni immobiliari nei confronti del ricorrente, emesso ad istanza della parte civile, per il delitto di bancarotta preferenziale.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa, che I con unico articolato motivo, ha lamentato la violazione degli artt 316 e ss cpp in relazione agli artt 167, 170 codice civile nonché dell'art 671 cpc.

1.1 Il ricorrente ha premesso che in sede di riesame aveva dedotto l'avvenuto conferimento dei beni sui quali era stato eseguito il sequestro, in un fondo patrimoniale costituito, ai sensi dell'art 167 cc, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la loro conseguente impignorabilità;
a sostegno delle ragioni esposte erano stati allegati l'atto costitutivo del fondo, datato Febbraio 2006, e la relativa nota di trascrizione nei registri immobiliari del Marzo 2006. 1.2

II

Tribunale aveva ritenuto che tali documenti non fossero probanti dell'opponibilità della costituzione del fondo, in mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il ricorrente ha citato la decisione delle SU di questa Corte 38670/2016, che si è occupata del tema delle questioni inerenti la pignorabilità e, quindi, la sequestrabilità dei beni oggetto di sequestro conservativo, affermandone la piena deducibilità davanti al Giudice che procede o al Giudice del riesame.

1.3 Tuttavia, a parere del ricorrente, il Tribunale romano avrebbe mal interpretato la pronunzia di questa Corte, che, infatti, aveva definito l'oggetto dell'accertamento incidentale individuandolo nella sussistenza dei presupposti di legittimità della misura adottata e non nell'ambito dell'esecutività in concreto del pignoramento,come ritenuto dal Collegio romano.

1.4 E' stato sottolineato che il Tribunale aveva a disposizione la documentazione necessaria a dimostrare la piena liceità della costituzione del fondo patrimoniale e la sua conoscibilità da parte dei creditori, perlomeno sotto il profilo della pubblicità notizia;
è stato, inoltre, evidenziato che l'atto costitutivo del fondo recava il consenso dei coniugi alla sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e che, pertanto, i Giudici del merito avevano avuto piena contezza della impignorabilità dei beni, poiché l'esecuzione su quegli stessi beni non avrebbe potuto aver luogo, trattandosi di crediti che, ai sensi dell'art 170 cc, il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari.

1.5 Sotto altro profilo è stata censurata l'ordinanza, nella parte in cui aveva ribaltato l'onere dimostrativo dell'annotazione nell'atto di matrimonio sul ricorrente ed aveva implicitamente ipotizzato l'inosservanza dell'art 162 cc circa la necessarietà della stipula delle convenzioni matrimoniali per atto pubblico, mettendo in dubbio l'attualità del conferimento dei beni al fondo. Con memoria depositata in Cancelleria il 4.1.2018/ il ricorrente ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso, aggiungendo che / in ogni caso, alla stregua delle deduzioni ed allegazioni difensive, il Tribunale era stato messo in condizione di verificare la legittimità della costituzione del fondo e di escluderne finalità di indebita sottrazione dei beni in esso confluiti alle ( ragioni dei creditori, essendo questo, in definitiva, il tema da indagare al fine della verifica della legittimità del decreto di sequestro. All'odierna udienza il PG dr L ed il difensore avvocato G hanno concluso come in epigrafe.
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